Conto giudiziale del subagente e obbligo di rendicontazione integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 157 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il rapporto tra ente titolare della riscossione e concessionario che assume la qualità di contabile secondario va inquadrato nello schema dell’art. 192 R.D. n. 827/1924: le riscossioni del contabile secondario confluiscono nella contabilità del contabile principale, che non risponde dei fatti del primo se non per propria colpa o trascuratezza. Il conto giudiziale del contabile principale deve quindi comprendere anche i risultati della gestione del subagente, che a sua volta è tenuto a rendere il proprio conto da unire a corredo di quello principale. La clausola contrattuale che impone al concessionario il riversamento diretto del tributo all’ente impositore integra una mera delegazione di pagamento e non muta la qualificazione del rapporto. La mancata esposizione dei fatti di gestione rende il conto irregolare e impedisce il discarico dell’agente, anche quando non ricorrano i presupposti per una condanna.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto è investita del giudizio sul conto giudiziale reso dal Comune di Verona quale agente della riscossione del tributo ambientale provinciale (TEFA) di competenza della Provincia per l’esercizio 2017. Il Comune aveva affidato la riscossione della TARI, e con essa del tributo provinciale, a una società a totale partecipazione pubblica, che aveva assunto la qualità di subagente.
Il Magistrato istruttore ha deferito il conto al Collegio rilevando plurime irregolarità: la mancata allegazione dei subconti relativi alle diverse gestioni, l’impossibilità di verificare l’esatta quantificazione del tributo, la mancanza di un registro di rendicontazione analitica e l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.. Il Comune e la società si sono costituiti chiedendo la declaratoria di regolarità e il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il modello organizzativo. La legge istitutiva del tributo ne affida la riscossione ai comuni unitamente alla tassa rifiuti, con le medesime modalità. Il pagamento può avvenire con modello F24, con confluenza diretta sui conti di tesoreria, oppure tramite i canali del concessionario incaricato, secondo le previsioni del capitolato speciale.
Il rapporto tra Comune e società va inquadrato nell’art. 192 R.D. n. 827/1924, che disciplina i contabili principali e secondari, e non nello schema dei fiduciari dell’art. 188 R.D. n. 2440/1923. La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. Campania n. 487/2005, Sez. Sicilia n. 825/2020) e rileva che l’attività della società di riscossione non si colloca in un rapporto di sovra/sottordinazione, ma di concessione: la gestione confluisce quindi in quella del Comune, agente contabile principale.
La clausola del capitolato che prevede il riversamento diretto alla Provincia da parte della società non inficia tale inquadramento. Si tratta di una mera delegazione di pagamento, confermata dalla previsione che, nell’ipotesi di riscossione con F24, la società deve fornire i conteggi ai fini del riversamento. Ne deriva che il conto del Comune avrebbe dovuto comprendere anche i risultati della gestione del subagente, che a sua volta avrebbe dovuto rendere il proprio conto.
Il conto, invece, riporta unicamente i dati della riscossione tramite F24. Della gestione avvenuta tramite i canali della società, di importo non trascurabile, non v’è traccia; né risulta confermato l’autonomo conto che la società avrebbe presentato alla Provincia. La Corte rileva inoltre che la gestione non chiude in pareggio, perché il versamento di chiusura è avvenuto nell’esercizio successivo. Richiamando il principio dell’indefettibilità del giudizio di conto e l’art. 140, comma 2, c.g.c., il Collegio afferma che il conto deve essere idoneo a rappresentare in modo certo e completo i fatti di gestione. Il conto è pertanto irregolare e l’agente non è ammesso al discarico, pur in assenza dei presupposti per una condanna.
Restano assorbite le ulteriori censure. La contestazione sul difetto di parificazione è superata dalla produzione del provvedimento dirigenziale, ma il Collegio ribadisce l’indefettibilità del deposito. Quanto alla relazione dell’organo di controllo, richiamata l’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, si esclude che il mero richiamo al deposito dei conti valga a soddisfare la funzione di controllo, che deve essere svolta da un soggetto terzo rispetto all’agente.
Nota della Redazione
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