Il commissario non può travolgere la convenzione del gestore unico idrico (TAR Sicilia n. 1602 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario straordinario unico, nell’esercizio del potere sostitutivo finalizzato all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia in materia di acque reflue urbane, non è titolare del potere di travolgere o cancellare le obbligazioni dell’amministrazione sostituita. La qualità di soggetto attuatore non lo legittima a indire una nuova procedura di gara per lavori già affidati al gestore unico del servizio idrico integrato in forza di convenzione valida ed efficace, il cui adempimento è stato accertato con pronunce giurisdizionali esecutive o passate in giudicato. Il potere sostitutivo deve esercitarsi nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle statuizioni giurisdizionali, senza sovrapporsi alle competenze dell’autorità sostituita. L’adempimento della convenzione non pregiudica le finalità acceleratorie perseguite dal legislatore.
Il Fatto
Le ricorrenti, gestore del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale di Catania e suo socio privato, hanno impugnato il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2022, con cui INVITALIA, in qualità di centrale di committenza per conto del commissario straordinario unico, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di estensione della rete fognaria in numerosi Comuni del catanese, nonché gli atti della lex specialis e il provvedimento di affidamento del commissario.
Le ricorrenti hanno dedotto che i lavori oggetto della gara rientrano tra quelli loro affidati in forza della convenzione stipulata nel 2005, la cui validità ed efficacia è stata accertata dal giudice amministrativo di appello con sentenze del 2021 e del 2022, rese anche in sede di ottemperanza. Hanno quindi contestato la violazione del giudicato e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei decreti di nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo stati impugnati atti da essa adottati. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità: le ricorrenti non contestano il conferimento dei poteri sostitutivi al commissario, ma solo il modo in cui tali poteri sono stati concretamente esercitati.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la sentenza del giudice di appello n. 1257/2022, resa in sede di ottemperanza, che ha affermato la perdurante validità della convenzione del 24 dicembre 2005 e il diritto del gestore di eseguire i lavori connessi al servizio. Il Collegio ha osservato che la presenza del commissario non fa venir meno l’obbligo di affidamento del servizio a un gestore unico.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito dei poteri commissariali. Secondo il Tribunale, né la legge istitutiva né i decreti di nomina attribuiscono al commissario il potere di travolgere le obbligazioni dell’amministrazione sostituita. Il riferimento alle sopravvenienze contenuto nella pronuncia di ottemperanza non è stato operato per consentire che la convenzione restasse travolta dallo jus superveniens, ma solo per permetterne un semplice adattamento, nel rispetto della fonte convenzionale e delle disposizioni di legge.
Da ciò deriva che il commissario, nell’esercizio della sostituzione, deve tener conto delle prestazioni ormai a carico dell’Assemblea Territoriale Idrica. Il Collegio ha ritenuto che tale adempimento non comprometta le finalità acceleratorie, poiché il gestore unico già individuato può effettuare direttamente gli interventi senza necessità di previa gara. È divenuto così irrilevante accertare se il commissario rivestisse il ruolo di soggetto attuatore o di coordinatore.
Il Tribunale ha escluso alcun contrasto con la disciplina europea, non essendo in discussione il potere sostitutivo in sé e non pregiudicando l’adempimento della convenzione gli obiettivi di superamento delle procedure di infrazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite in ragione della particolare articolazione della vicenda.
Nota della Redazione
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