Revoca licenza vigilanza privata per gravi violazioni e perdita requisiti (TAR Sicilia n. 1596 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata è legittimamente disposta, ai sensi dell’art. 257-quater del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in presenza di gravi violazioni delle disposizioni che regolano l’attività assentita e di perdita dei requisiti richiesti per il rilascio. L’Amministrazione è titolare di ampi poteri discrezionali, giustificati dalla primarietà degli interessi di ordine e sicurezza pubblica coinvolti e dal carattere eccezionale della vigilanza privata rispetto alla funzione di tutela affidata ai Corpi di Polizia. La concessione di un termine per la regolarizzazione si correla all’ipotesi di sospensione e non a quella di revoca, poiché non tutte le violazioni sono suscettibili di sanatoria. Il mancato rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi costituisce presupposto autonomo e sufficiente della revoca. Il difetto di specificità delle allegazioni impedisce l’esercizio dei poteri istruttori, non potendosi invertire l’onere della prova.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata nella provincia di Enna, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca della licenza, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla notifica, per gravi e reiterate violazioni di disposizioni di legge e regolamentari. Il provvedimento era fondato su una pluralità di rilievi: carenza dell’organico minimo di guardie particolari giurate, impiego di personale privo dei prescritti titoli di polizia, irregolarità contributive e assicurative, discrasie tra i dati comunicati alla Questura e quelli previdenziali, nonché il ruolo di fatto assunto da un soggetto privo delle qualifiche previste.
La società deduceva violazione delle garanzie procedimentali, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, immutabilità della contestazione, mancata concessione di un termine per la regolarizzazione e difetto di proporzionalità. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare, quanto alla rinuncia al mandato difensivo non seguita da nuova nomina, il Tribunale richiama il principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale: ai sensi degli artt. 85 e 301 cod. proc. civ. e dell’art. 79 cod. proc. amm., il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione.
Nel merito, il provvedimento risulta assunto ai sensi dell’art. 257-quater del R.D. n. 635/1940, che prevede la revoca in caso di gravi violazioni e di perdita dei requisiti. Le censure sulla genericità delle dichiarazioni dei terzi e sul preteso disegno di estromissione dal mercato sono giudicate indeterminate e non superano la pluralità di riscontri eterogenei posti a fondamento dell’atto. Il Collegio richiama il principio per cui incombe sulla parte l’onere di allegare e provare i fatti posti a base delle pretese, non potendosi trasformare il metodo acquisitivo in inversione dell’onere della prova (Cons. Stato, sez. IV, n. 4596 del 2023).
Quanto al dedotto obbligo di preventiva regolarizzazione, il Tribunale osserva che lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata, pur imprenditoriale, incide sulla materia della polizia di sicurezza. La revoca si collega a una nozione ampia di pericolo per l’ordine pubblico, che impone una ponderazione rigorosa sulla permanenza dei presupposti della licenza (TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 52 del 2018; TAR Sicilia, Catania, n. 2566 del 2023). Il termine per rimediare concerne la sospensione, non la revoca, e non tutte le violazioni sono sanabili.
Il Collegio esclude la violazione del contraddittorio: le circostanze poste a base dell’atto erano già contenute nella comunicazione di avvio del procedimento. Infine, rileva che il reiterato inadempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi integra presupposto sufficiente della revoca (Cons. Stato, sez. III, n. 922 del 2019), come confermano le irregolarità contributive accertate. Assume rilievo decisivo il carattere strettamente personale della licenza, che non può essere trasmessa né dar luogo a rapporti di rappresentanza (art. 8 TULPS). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura
- Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore