Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1601 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, essa può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia, provocando la presa d’atto del giudice. Questi non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse. La sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto che consenta al ricorrente di conseguire il bene della vita ambito gli preclude ogni vantaggio utile dall’eventuale accoglimento della domanda introduttiva.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato alla sessione 2019 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Nella prima prova conseguiva il voto di 30, nella seconda il voto di 32, mentre nella terza prova, concernente l’atto giudiziario in materia di diritto penale, otteneva il voto di 23, inferiore alla sufficienza. Tale esito le impediva di raggiungere il punteggio complessivo di 90, necessario per l’ammissione alle prove orali. Il provvedimento di non ammissione è stato impugnato insieme agli atti presupposti, tra cui i criteri di valutazione fissati dalla Commissione Centrale.
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dei principi in materia concorsuale e dei criteri di valutazione degli elaborati, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità e ingiustizia manifesta, allegando un parere pro veritate. Costituitasi l’Amministrazione, la domanda cautelare veniva respinta. Nel prosieguo del giudizio la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, avendo conseguito il titolo professionale in una successiva sessione d’esami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta perdita d’interesse. Su questa premessa fonda la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Nella premessa narrativa era stata dedotta la sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto che aveva consentito alla ricorrente di conseguire l’abilitazione. Da ciò il Tribunale desume che la stessa non può più trarre alcun vantaggio utile dall’eventuale accoglimento della domanda introduttiva.
Il giudice amministrativo richiama quindi il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere interesse alla pronuncia. Il giudice prende atto di tale dichiarazione e non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione.
Su questo percorso argomentativo il Collegio richiama il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, da Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e da Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del gravame.
Quanto alle spese, l’esposizione che precede costituisce giusta ragione per disporne la piena compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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