Scatti stipendiali computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 2240 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, va applicato anche dopo l’abrogazione di quest’ultima disposizione, poiché tale abrogazione non determina la reviviscenza della formulazione originaria. I richiami normativi alla previsione iniziale devono intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Ne consegue che i sei scatti stipendiali entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato. Il beneficio riguarda esclusivamente le forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. La domanda è tempestiva se proposta secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La domanda investe il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, con rivalutazione e interessi.
L’Istituto si è costituito in giudizio opponendosi alla pretesa. La causa è stata posta in decisione dalla Sezione Terza del TAR Sicilia, sede di Catania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo interpretativo riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 e le conseguenze sui richiami contenuti nelle norme previdenziali.
La previsione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo dettato dal legislatore nel 1987 è venuto meno con la sostituzione operata nel 1990, e la caducazione della nuova disciplina non reintroduce quella precedente.
Da ciò deriva che tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, pur restando invariata l’intestazione formale della norma. Il Collegio estende il ragionamento al richiamo operato dall’ente previdenziale all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: la disposizione richiamata è abrogata e dunque tamquam non esset.
Quanto all’ambito soggettivo, il richiamo alla sentenza del CGA n. 1329 del 2022 circoscrive il beneficio agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Sulla tempestività dell’istanza il Collegio richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019 e ritiene la domanda tempestiva.
Il ricorso è pertanto accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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