Ricongiunzione contributiva e silenzio INPS: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1604 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi e dei fatti dedotti a fondamento della pretesa. La controversia avente ad oggetto il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta un’unica pensione mediante il ricongiungimento dei periodi contributivi presso enti previdenziali differenti rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Non la attrae alla giurisdizione esclusiva amministrativa l’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., poiché la pretesa non è riferibile ad un rapporto di pubblico impiego, neppure quando l’INPS sia coinvolto al solo fine di elaborare e trasmettere i conteggi dei contributi. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, salvo riassunzione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, già esercente la professione forense, presenta il 23 marzo 2022 istanza alla Cassa Forense per ottenere, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 45/1990, la ricongiunzione dei contributi versati all’INPS durante gli anni di servizio presso datori di lavoro pubblici. La Cassa richiede all’INPS la trasmissione dei dati necessari alla definizione della pratica. L’istituto non provvede, e la richiesta viene reiterata, da ultimo con diffida del 19 luglio 2024.
Il ricorrente propone allora ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, con istanza di nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Si costituiscono la Cassa Forense e l’INPS; quest’ultima eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla regola consolidata secondo cui la decisione sulla giurisdizione dipende dall’oggetto della domanda e va condotta sul petitum sostanziale, identificato non solo in base alla statuizione richiesta ma soprattutto alla causa petendi, cioè ai fatti posti a fondamento della pretesa. Occorre indagare l’effettiva natura della controversia e la consistenza delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere. Sul punto il Collegio richiama Cass. SS.UU. n. 28022 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 3896 del 2023.
Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che la questione sottoposta ha ad oggetto una pretesa di natura previdenziale: il ricongiungimento delle contribuzioni effettuate presso differenti enti e l’attribuzione di un’unica pensione, azionata nei riguardi della Cassa Forense.
Il Collegio esclude che la controversia riguardi il mancato accredito o l’inesatta contabilizzazione di contributi dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego. L’INPS è stato coinvolto nel procedimento al solo fine di elaborare e trasmettere i conteggi relativi ai periodi di lavoro come pubblico dipendente, da trasferire alla Cassa per ottenere da questa un unico trattamento previdenziale.
La pretesa non è dunque riferibile ad un rapporto di pubblico impiego e non può essere attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che abbraccia ogni questione relativa al diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta un’unica pensione in forza del ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso enti differenti, compresa quella sull’eventuale sommatoria di distinti periodi assicurativi. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. un., n. 15760 del 2024 e Cass. civ., sez. un., n. 12863 del 2020.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario civile, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. La decisione in rito e la peculiarità della questione giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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