Box prefabbricati su platea in cemento: no alla sanatoria paesaggistica (TAR Sicilia n. 2807 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 è ammesso solo per gli abusi minori tassativamente indicati e presuppone che i lavori non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi. In presenza di box prefabbricati e di platee in cemento armato stabilmente ancorate al suolo, il diniego di compatibilità paesaggistica è legittimo, perché tali opere incrementano superficie utile e volume e non sono riconducibili né ai volumi tecnici né all’edilizia libera. Il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile operato dalla norma va inteso secondo il significato tecnico-giuridico proprio della materia urbanistico-edilizia. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando la decisione amministrativa ha carattere vincolato e il vizio formale non incide sulla legittimità sostanziale dell’atto, in forza dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per il posizionamento temporaneo, su un lotto in area vincolata, di tre box prefabbricati — uno di 43,85 mq e due di 14,28 mq ciascuno — poggianti su forati e su un battuto in calcestruzzo. La Soprintendenza competente aveva dapprima trasmesso un preavviso di parere contrario e poi negato l’istanza, rilevando che per le opere sarebbe stato necessario il permesso di costruire e che non ricorrevano le ipotesi di sanatoria previste dall’art. 167, comma 4.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittima commistione tra valutazioni paesaggistiche e profili edilizio-urbanistici. Ha inoltre sostenuto la natura temporanea e accessoria dei manufatti, la loro riconducibilità a volume tecnico e l’assenza di un reale impatto sul contesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i profili di censura. Sul piano procedimentale osserva che il preavviso di parere contrario è stato comunicato e ha consentito alla ricorrente di presentare controdeduzioni, con piena garanzia del contraddittorio. Anche a prescindere da ciò, la decisione negativa si fonda su un accertamento di carattere vincolato: l’eventuale omissione del preavviso integrerebbe un vizio meramente formale, non idoneo a travolgere l’atto alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004: la regola è il divieto di interventi in area vincolata senza nulla-osta, con sanzione della rimessione in pristino; solo le ipotesi eccezionali e tassative del comma 4 consentono l’autorizzazione postuma. I box e le platee in cemento, valutati nel loro complesso, determinano creazione di superficie utile e di volume e richiedono il permesso di costruire.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile va letto alla luce della normativa urbanistico-edilizia, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1241 del 07.02.2024. Non è condivisibile la tesi della riconducibilità a volume tecnico: prevale l’indirizzo più rigoroso, richiamato anche da C.G.A.R.S. n. 34/2023, per cui a fini paesaggistici rilevano tutti i volumi, anche interrati o seminterrati. La pronuncia Cons. Stato, Sez. VI, n. 5571 del 05.08.2019, invocata dalla ricorrente, riguarda un box interrato con funzione servente e non è sovrapponibile al caso.

Quanto alla pretesa temporaneità, la società non ha indicato le obiettive esigenze contingenti né le date di montaggio e smontaggio richieste dall’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001. I box risultano adibiti a uffici in ampliamento di superfici già destinate a tale uso. Le platee in cemento armato, aderendo al suolo e non essendo di agevole rimozione, alterano stabilmente la conformazione dei luoghi: non sono pertanto assimilabili ai plinti semplicemente poggiati in terra esaminati da TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 948 del 04.04.2022. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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