Carta docente: giudicato del giudice del lavoro e ottemperanza davanti al TAR (TAR Toscana n. 1602 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato e ordina l’esecuzione, assegnando un termine per l’adempimento e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché il ricorso sia proponibile. L’ordine di ottemperanza non si estende alla parte della sentenza che liquida le spese processuali con distrazione in favore del procuratore antistatario: in tal caso sorge un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente e solo il difensore distrattario è legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Siena, sezione lavoro, con sentenza n. 93 del 3 marzo 2023, l’accertamento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per quattro annualità scolastiche. Il giudice condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi, e alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, notificata nel marzo 2023 e passata in giudicato, non veniva eseguita. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la docente proponeva ricorso al TAR Toscana per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento di complessivi € 2.000,00 oltre interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero e che è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’inadempimento agli obblighi nascenti dal giudicato è dunque evidente e il ricorso per ottemperanza va accolto.

Il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Per il caso di inutile decorso di tale termine nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il medesimo Ministero, con facoltà di delega, fissando in sessanta giorni il termine per gli adempimenti sostitutivi.

Il profilo di maggiore interesse riguarda l’ambito oggettivo dell’ordine di esecuzione. Il Collegio precisa che esso non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione emesso ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, nei limiti della somma liquidata dal giudice.

Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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