Verifica acustica in locali vuoti e di mattina invalida autorizzazione spettacolo (Cons. Stato n. 1612 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, dettata dal d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), legge 26 ottobre 1995, n. 447, opera sin dalla fase del rilascio dell’autorizzazione e non è confinata alla sola fase dei controlli in esercizio. Le verifiche di cui all’art. 5 d.P.C.M. n. 215/1999 devono svolgersi nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell’impianto. Il Comune che riceve una relazione redatta in difformità da tali prescrizioni, senza svolgere alcuna verifica sulla sua conformità, incorre in carenza istruttoria. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non investe il merito delle scelte opinabili, ma verifica l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio applicato.
Il Fatto
Alcuni proprietari di immobili situati nei pressi di uno stabilimento balneare impugnavano davanti al TAR Puglia l’autorizzazione rilasciata dal Comune per pubblici trattenimenti e spettacoli, unitamente ai pareri della Commissione comunale di vigilanza, e poi il suo rinnovo. I ricorrenti lamentavano immissioni acustiche intollerabili e deducevano il difetto di istruttoria dell’amministrazione.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo la verifica acustica correttamente impostata su base previsionale e gli accertamenti successivi conformi ai limiti. In pendenza di appello il Comune sospendeva e poi dichiarava inefficace l’autorizzazione; gli appellanti dichiaravano comunque l’interesse alla decisione ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni di rito. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché l’oggetto del giudizio è la fase genetica del potere autorizzatorio e la sufficienza dell’istruttoria, non l’accertamento delle immissioni in esercizio. L’interesse ad agire dei residenti non è escluso dall’uso stagionale degli immobili, poiché il periodo di fruizione coincide con quello di esercizio del locale, né rileva la contestata abitabilità degli immobili, attenendo a interessi urbanistico-edilizi distinti.
Quanto all’improcedibilità dell’appello, la dichiarazione di interesse risarcitorio è condizione necessaria e sufficiente per l’obbligo del giudice di accertare la legittimità dell’atto. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8, la Sezione precisa che non occorre esporre i presupposti della domanda risarcitoria né proporla nel giudizio di impugnazione.
Nel merito il Collegio ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 4, 5 e 6 del d.P.C.M. n. 215/1999 collocano gli accertamenti in fase preliminare, poiché i loro esiti devono essere prodotti e conservati per i successivi controlli. La tesi dell’applicazione delle norme alle sole fasi di verifica è quindi infondata.
La relazione previsionale del 25 giugno 2024 risulta redatta di mattina e con misurazioni eseguite in assenza di persone, mentre l’art. 5 d.P.C.M. n. 215/1999 impone di tener conto del numero delle persone mediamente presenti. Il Comune avrebbe dovuto rilevare subito la non conformità della relazione, essendo irrazionale considerare trascurabile il rumore antropico per un locale con capienza di 980 persone.
Analoga carenza istruttoria riguarda il rinnovo, adottato in via meramente formale senza alcuna relazione acustica. Il sopralluogo del 31 agosto 2024, eseguito con cento persone e in assenza di trattenimento danzante, era inidoneo a verificare le condizioni d’uso. Il Collegio ribadisce il proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica, richiamando Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097 e Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2018, n. 443: il controllo investe la coerenza e correttezza del criterio applicativo. L’appello è accolto, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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