L’acquisizione dell’area oltre dieci volte la superficie abusiva è illegittima (Cons. Stato n. 1607 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dispone l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio di un’area corrispondente all’intera particella catastale su cui insiste l’opera abusiva non costituisce mera rettifica dei dati catastali di una precedente ingiunzione di demolizione, ma ha autonoma portata dispositiva ed è pertanto autonomamente impugnabile, senza preclusione derivante dal giudicato formatosi sul precedente provvedimento. Esso è illegittimo per violazione del limite posto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che consente l’acquisizione di un’area non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, e del connesso principio di proporzionalità. L’area di sedime, quale superficie coperta risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate, non coincide con l’estensione della particella catastale. Il provvedimento a contenuto plurimo resta scindibile in atti indipendenti, ciascuno soggetto a distinta impugnazione.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto alla proprietaria la demolizione di un capannone abusivo di mq. 360. Accertato il mancato ripristino, con una prima disposizione del 2014 aveva disposto l’acquisizione gratuita del manufatto e della sua area di sedime. Nel 2013 la proprietaria aveva effettuato una variazione catastale, sopprimendo le due particelle originarie e creando una nuova particella di mq. 4.665.
Con un successivo provvedimento del 2020 il Comune ha “rettificato” la precedente disposizione, acquisendo al patrimonio comunale l’intera nuova particella, e ha contestualmente ingiunto la demolizione di un secondo capannone abusivo di mq. 1.700 rinvenuto sulla stessa area. Il TAR ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso, ritenendo la censura sull’estensione dell’area generica. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto l’atto come provvedimento a contenuto plurimo, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto: esso concentra in un unico contesto finalità che normalmente connotano atti distinti, ma resta scindibile in più atti indipendenti, ciascuno con propria portata lesiva. Nel caso concreto l’atto si scompone nell’acquisizione gratuita, da un lato, e nell’ordine di demolizione del nuovo manufatto, dall’altro.
Su questa base la Corte supera la statuizione del TAR sull’inammissibilità. Il provvedimento del 2020 non si limita a correggere i dati catastali: dispone l’acquisizione di un’area assai diversa rispetto a quella acquisita nel 2014. Mentre la prima disposizione riguardava il capannone di mq. 360 e la relativa area di sedime, la seconda estende l’acquisizione all’intera particella di mq. 4.665. Poiché l’area di sedime è la superficie coperta risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate, delimitata dalle murature perimetrali, l’estensione della particella eccede quella dell’area acquisibile per l’opera abusiva.
Ne deriva che il provvedimento ha autonoma portata dispositiva e non opera la preclusione processuale derivante dal giudicato formatosi sul precedente provvedimento del 2014. La censura di genericità formulata dal TAR non è condivisibile.
Nel merito, l’acquisizione dell’intera particella viola l’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001: l’area acquisibile è pari al massimo a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita, limite superato nel caso concreto. La Corte esclude che l’incremento possa giustificarsi con la presenza del secondo capannone, poiché per esso il provvedimento ha ingiunto la demolizione e non può nel contempo averne accertato l’inottemperanza. È violato anche il principio di proporzionalità, di cui la norma è espressione.
Quanto all’ordine di demolizione del capannone di mq. 1.700, l’appello non contiene censure esplicite: la perizia prodotta è inammissibile come nova ex art. 104, comma 2, c.p.a., ma l’eccezione è superflua, poiché sul punto la sentenza è passata in giudicato. L’appello è dunque accolto nei termini esposti, con annullamento dell’acquisizione della particella, salvo l’ulteriore esercizio del potere comunale entro i limiti di legge, e con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.