Inammissibile il ricorso del vicino privo di prova del pregiudizio concreto (TAR Sicilia n. 2022 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas individua la legittimazione al ricorso del terzo ma non dimostra, da sola e in via automatica, la sussistenza dell’interesse al ricorso. Quest’ultimo va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e deve essere allegato e provato dal ricorrente. La generica deduzione di una riduzione di aria, luce e visuale, in assenza della violazione di un titolo specifico, quale una servitù o una norma sulle distanze, integra un interesse di mero fatto, insufficiente a viziare il permesso di costruire. Il giudice accerta d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione, che restano distinte e autonome.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante, impugnava davanti al TAR Sicilia il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ragusa a una società e il correlato provvedimento autorizzativo unico del SUAP. Il progetto prevedeva la demolizione del fabbricato preesistente e la costruzione, in diverse aree di sedime, di sei unità abitative in luogo dell’originario edificio unifamiliare.

Il ricorrente deduceva la violazione del piano particolareggiato di recupero e delle NTA, il mutamento di destinazione d’uso da residenza a strutture ricettive e la nullità del titolo di proprietà per difetto delle dichiarazioni di legge. Comune e controinteressata eccepivano l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, richiamando la Adunanza Plenaria n. 22/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, esaminando in via preliminare le eccezioni delle controparti. Il ricorrente non aveva fornito prova dello specifico pregiudizio arrecato dall’intervento, essendosi limitato a richiamare la propria posizione di vicinitas rispetto agli immobili oggetto della controversia.

Il Tribunale ha richiamato la propria sentenza n. 39/2022, resa sulla stessa vicenda sostanziale e relativa agli stessi immobili, nella quale era già stato affermato che la vicinitas non esime il ricorrente dall’onere di esternare e dimostrare in che modo gli atti impugnati ledano in concreto il suo interesse. La decisione richiama sul punto anche l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, secondo cui il criterio della vicinitas vale a individuare la legittimazione ma non dimostra in automatico l’interesse al ricorso.

Quanto alla prospettazione del ricorrente, secondo cui l’immobile sarebbe circondato su tre lati con incresciosa riduzione di aria, luce e visuale, il Collegio l’ha ritenuta generica e fondata su un interesse di mero fatto. In assenza della violazione di un titolo specifico, come una servitù o una norma sulle distanze, tale prospettazione non è idonea a viziare il permesso di costruire. Diversamente opinando, qualsiasi modifica della situazione degli immobili vicini, anche in termini di mera visuale, renderebbe illegittima l’attività edilizia, compromettendo il regolare espletamento delle attività per gli altri versi legittime.

Il Tribunale ha inoltre precisato che sul lotto insiste già un edificio destinato alla demolizione, senza aumento di volumetria rispetto alla consistenza legittima risalente al 1962, come già accertato nella sentenza n. 39/2022. L’essere tale pronuncia oggetto di appello, senza decisione intervenuta né sospensione in corso, non ne inficia il richiamo. Assorbiti ogni eccezione, censura o motivo diversi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese per la complessità della vicenda e la proposizione di ulteriori giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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