Legittima la clausola di accesso agevolato alla piscina inserita in via perequativa (Cons. Stato n. 1611 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola inserita dal Consiglio comunale nella convenzione di gestione di un impianto sportivo, che estende l’accesso agevolato alla piscina a determinate categorie di utenti, non è illegittima quando si colloca in un rapporto sinallagmatico con la maggiore superficie lorda di pavimento riconosciuta al soggetto attuatore mediante deroga al programma integrato di intervento. In tale ipotesi l’onere aggiuntivo risponde a una logica perequativa del vantaggio riconosciuto al privato. Il soggetto che deduce la modifica dell’equilibrio economico-finanziario della convenzione è tenuto a darne dimostrazione concreta e puntuale, non essendo sufficienti deduzioni di carattere generico. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione della deliberazione consiliare, verifica la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non esamina le censure non ritualmente proposte nel ricorso introduttivo.

Il Fatto

La società attuatrice di un programma integrato di intervento stipulava nel 2006 una convenzione con il Comune per la realizzazione di un centro sportivo su area concessa in diritto di superficie, con un limite massimo di superficie lorda di pavimento. Presentata istanza di permesso di costruire in deroga, il Comune rilevava il superamento di tale limite in ragione del computo della piscina nel calcolo volumetrico. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, autorizzava la deroga con una maggiore superficie lorda di pavimento e approvava la convenzione di gestione dell’impianto, integrandola con una clausola che garantisce l’accesso alla piscina ai bambini iscritti nei servizi educativi pubblici, in una fascia oraria e in un periodo estivo determinati.

La società impugnava la deliberazione davanti al TAR Lombardia, che respingeva il ricorso. Propone appello lamentando, da un lato, l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sul computo della piscina e, dall’altro, la modifica unilaterale delle condizioni convenzionali con conseguente alterazione dell’equilibrio economico dell’investimento. Il Comune non si costituiva nel giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla questione del computo della piscina nella superficie lorda di pavimento. Il motivo è dichiarato inammissibile: il superamento del limite convenzionale non è stato oggetto di uno specifico motivo nel ricorso di primo grado, nel quale era stata contestata unicamente la modifica della convenzione di gestione e l’estensione delle categorie agevolate. Le deduzioni contenute nella parte in fatto del ricorso introduttivo non valgono a integrare il thema decidendum, configurandosi come motivi intrusi, secondo l’indirizzo richiamato della Sez. IV n. 7509 del 2024.

Passando al secondo motivo, l’appellante sostiene che la clausola inserita nello schema di convenzione costituirebbe illegittima integrazione delle condizioni stabilite nel 2006, con violazione dei principi civilistici applicabili alla pubblica amministrazione quando opera iure privatorum, richiamando l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990. Il motivo è reputato infondato.

Il Collegio muove dall’art. 12, comma 5, della convenzione del 2006, che già prevedeva la definizione dei rapporti di gestione con successivo atto convenzionale, imponendo standard qualitativi non inferiori a quelli dei servizi comunali quanto ad accessibilità, orari e periodi di apertura, e prevedendo l’utilizzo della piscina garantito in determinati giorni e fasce orarie con abbattimento delle tariffe a favore delle categorie indicate dall’Amministrazione. La clausola contestata si colloca dunque in un contesto convenzionale che già ammetteva l’individuazione di categorie agevolate.

Il passaggio decisivo attiene al rapporto tra deroga e onere aggiuntivo. Con la deliberazione impugnata il Comune ha approvato una deroga al programma integrato di intervento per una maggiore superficie lorda di pavimento. La società ha dunque fruito di un vantaggio rispetto alla previsione convenzionale originaria. In un’ottica perequativa, appare giustificata la previsione dell’accesso agevolato alla piscina per i bambini, anche considerando che l’agevolazione è limitata a una fascia oraria precisa e al solo periodo estivo.

Il Collegio aggiunge un rilievo sull’onere probatorio. Considerato il tempo trascorso dalla stipula della convenzione e la deroga concessa, la società avrebbe dovuto dimostrare in modo concreto e puntuale la modifica dell’equilibrio contrattuale derivante dall’agevolazione contestata, essendosi invece limitata a deduzioni generiche. L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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