Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sul nulla osta paesaggistico (TAR Sicilia n. 2934 del 29.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta eliminazione, da parte dell’amministrazione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato integra cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso. Qualora la soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenga in epoca successiva alla proposizione del gravame, l’amministrazione soccombente va condannata alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. La declaratoria di improcedibilità presuppone l’accertamento che, in caso di decisione sul merito, il ricorso sarebbe stato accolto. La rinuncia alla coltivazione del ricorso riferita all’atto comunale, che recepisce le prescrizioni soprintendentizie, va riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, succedeva alla madre nella pratica di condono edilizio presentata al Comune di Pachino ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale siciliana n. 37/1985. L’Amministrazione comunale comunicava in data 28 aprile 2020 l’assenza di motivi ostativi e trasmetteva la pratica alla Soprintendenza per il rilascio del nulla osta paesaggistico.
Il 6 agosto 2020 la Soprintendenza rilasciava il nulla osta imponendo tre prescrizioni: realizzazione delle aperture con tipologie modulari; infissi esterni e persiane in legno; intonaci esterni tradizionali con colori tenui. Il Comune recepiva tali prescrizioni nella concessione edilizia in sanatoria n. 69/2020. Il ricorrente impugnava i primi due ordini prescrittivi deducendo eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria e indeterminatezza della condizione sulle aperture modulari, oltre a insufficiente motivazione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la Soprintendenza versava in atti il provvedimento prot. n. 11877 del 23 novembre 2020, con il quale chiariva che la prescrizione sulle tipologie modulari delle aperture costituiva un refuso di stampa, da non tenere in considerazione, e precisava che il vincolo sul legno poteva ritenersi esteso agli infissi in alluminio o PVC di ultima generazione purché esteticamente equivalenti a quelli tradizionali.
Il Collegio ha preso atto che tale intervento amministrativo ha sostanzialmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al provvedimento soprintendentizio, in ragione della sopravvenuta eliminazione delle prescrizioni contestate.
Sul piano delle spese, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato la Soprintendenza alla rifusione, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, considerato che l’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa in epoca successiva alla proposizione del gravame. La circostanza che le prescrizioni originarie fossero state ritenute illegittime, sia pure mediante rettifica successiva, fonda l’accollo delle spese sulla parte pubblica.
Quanto alla concessione edilizia in sanatoria comunale, che aveva fatto proprie le prescrizioni soprintendentizie, la richiesta del ricorrente di cessazione della materia è stata riqualificata dal Collegio come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale ne ha preso atto, dichiarando il ricorso improcedibile anche sotto tale profilo, e ha compensato le spese nei confronti del Comune di Pachino, non costituito in giudizio.
Nota della Redazione
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