Obbligo di provvedere sulla VIA anche in caso di inerzia della Commissione (TAR Puglia n. 1613 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha un obbligo autonomo di provvedere sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, desumibile dal dato letterale degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006. Tale obbligo permane anche quando la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non predisponga lo schema di provvedimento ovvero l’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non esprima il parere. I ritardi o le inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento non trasferiscono né attenuano la responsabilità dell’Amministrazione procedente. Il superamento dei termini procedimentali, compresi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo, integra silenzio-inadempimento e impone al giudice amministrativo la declaratoria di illegittimità e la condanna a concludere il procedimento con atto espresso e motivato.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 08.06.2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nei Comuni di Leverano, Copertino e Nardò. Il progetto rientra tra quelli inclusi nell’Allegato I-bis, Parte Seconda, punto 1.2.1, del medesimo decreto.

In data 31.08.2023, previa verifica positiva della completezza della documentazione, è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006. Nonostante la diffida inoltrata in data 22.05.2025, il Ministero non ha concluso il procedimento. La società ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla pacifica sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero. La fonte è il dato letterale degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006, che pongono a carico dell’Amministrazione ministeriale un obbligo autonomo di concludere il procedimento. Tale obbligo non viene meno per la mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, né per l’omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa unanime, secondo cui l’obbligo del Ministero di pronunciarsi permane anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Tra i precedenti citati figurano TAR Puglia Bari, Sez. II, n. 500/2024, TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce, Sez. II, n. 929/2024 e n. 588/2024, TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 12670/2024 e TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024.

Nel caso concreto è incontestato che i termini procedimentali siano stati superati senza conclusione del procedimento. Il Collegio rileva che sono spirati tutti i termini di legge, inclusi quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2-quater, D.lgs. n. 152/2006 per l’esercizio del potere sostitutivo. Le difese delle Amministrazioni resistenti non hanno opposto alcun elemento contrario.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza dell’08.06.2023 e condanna l’Amministrazione a concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio riserva la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente, con compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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