Divieto di accesso annullato per genericità delle aree inibite (TAR Toscana n. 2105 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive presuppone l’accertamento effettivo della condotta contestata e la dimostrazione che il destinatario versasse in una delle aree a lui precluse. La clausola che estende il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto delle tifoserie è generica e non consente di collocare il destinatario in area vietata, tanto più quando il giudice penale abbia escluso la violazione per indeterminatezza delle prescrizioni. L’art. 6 della legge n. 401/1989 richiede inoltre che sia contestato un comportamento finalizzato alla partecipazione attiva a episodi di violenza. In difetto di tali presupposti il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Firenze gli ha irrogato il Daspo per otto anni, con obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle partite della squadra cittadina e divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche. Il provvedimento muoveva da un controllo avvenuto in viale Verga, a bordo di uno scooter, poco prima di un incontro di campionato: secondo l’Amministrazione il transito assolveva a funzione di vedetta e violava un precedente Daspo che inibiva il stazionamento nelle aree limitrofe allo stadio.

Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, segnalando altresì la disparità di trattamento rispetto al conducente del mezzo, assolto in sede penale. Il Tribunale ha rinviato la discussione in attesa degli esiti dell’appello sulla sentenza di condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo da un dato istruttorio decisivo. Il precedente Daspo, oltre al riferimento generale alle aree interessate dalle tifoserie, indicava espressamente alcune vie cittadine precluse al transito. Il ricorrente, al momento dell’identificazione, non si trovava in nessuna di quelle vie, né nel perimetro vietato e interessato dal transito dei tifosi.

A conferma, la Corte d’Appello di Firenze aveva riformato la condanna di primo grado e assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste, rilevando l’indeterminatezza delle prescrizioni e l’insussistenza della violazione. Il giudice penale aveva inoltre escluso che il luogo del controllo rientrasse tra le aree espressamente vietate e aveva osservato che l’area non era evidenziata da transenne o cartellonistica.

Il Tribunale ha quindi escluso che la clausola di portata generale potesse supplire al difetto di istruttoria. La definizione dei luoghi vietati come quelli interessati alla sosta e al transito delle tifoserie è generica, e non risulta provato che l’area in questione vi fosse effettivamente adibita.

Neppure il criterio del raggio di 1000 metri è stato ritenuto utile: la Corte d’Appello aveva accertato che l’incrocio del controllo si trovava a circa un chilometro e mezzo dallo stadio. Il Collegio ha infine rilevato che al ricorrente non era contestato alcun comportamento finalizzato alla partecipazione attiva a episodi di violenza, con conseguente mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dall’art. 6 della legge n. 401/1989. Il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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