Obbligo del MASE di concludere la VIA anche in caso di inerzia (TAR Puglia n. 1612 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un obbligo autonomo di provvedere sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Tale obbligo permane anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Il Ministero non può quindi addurre a giustificazione del proprio silenzio i ritardi o le inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Superati i termini procedimentali, ivi inclusi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo, il giudice dichiara l’illegittimità del silenzio e condanna l’amministrazione a concludere il procedimento con atto espresso e motivato.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 10.05.2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Nardò. In data 10.07.2023, previa verifica positiva della completezza della documentazione, è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006. L’amministrazione non ha però concluso il procedimento, neppure a fronte della diffida del 22.05.2025.
La società ha quindi agito dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, dai quali ricava un obbligo autonomo in capo al Ministero di concludere il procedimento. Tale obbligo non viene meno per il fatto che la Commissione Tecnica non abbia predisposto lo schema di provvedimento o che l’amministrazione culturale non abbia espresso il parere richiesto.
Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa unanime, secondo cui il potere-dovere di provvedere del Ministero permane anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti. Vengono richiamate in senso conforme TAR Puglia Bari Sez. II n. 500/2024, TAR Sicilia Palermo Sez. V n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce Sez. II n. 929/2024 e n. 588/2024, TAR Lazio Roma Sez. III n. 12670/2024 e TAR Sardegna Sez. I n. 547/2024.
Nel caso di specie è incontestato che i termini procedimentali siano stati superati senza conclusione del procedimento. Il progetto rientra tra quelli dell’Allegato I-bis, Parte Seconda, punto 1.2.1; l’avviso pubblico è stato pubblicato; sono spirati tutti i termini di legge, compresi quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 per l’esercizio del potere sostitutivo. Le difese delle amministrazioni non hanno offerto alcun elemento contrario.
Il ricorso è dunque accolto: il Collegio dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e lo condanna a concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Viene riservata la nomina del Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, previa istanza della parte interessata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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