Chiropratico è professione sanitaria e lo studio necessita di autorizzazione (TAR Lombardia n. 1614 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il chiropratico è qualificato come professione sanitaria direttamente dall’art. 7 della legge n. 3/2018, con norma immediatamente precettiva, mentre resta meramente programmatica e non attuata la parte che rinvia alla procedura di istituzione dell’albo. L’attività chiropratica resta libera e regolata dalla legge n. 4/2013 quanto al titolo professionale, ma la struttura in cui è organizzata e offerta al pubblico costituisce struttura sanitaria ed è soggetta ad autorizzazione e, in Regione Lombardia, alla preventiva SCIA di cui all’art. 15 della L.R. n. 33/2009. La diffida a proseguire l’attività sanitaria in assenza dei titoli abilitativi ha natura cautelare e preventiva a tutela della salute, con conseguente legittima omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il verbale di contestazione di illecito amministrativo è atto endoprocedimentale e la relativa impugnazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente esercita la professione di chiropratico dal 1993 e dal 2021 presso uno studio professionale in Milano. A seguito di una segnalazione dell’Ordine dei Medici, l’ATS della Città Metropolitana di Milano eseguiva un sopralluogo e accertava che nella struttura operavano quattro professionisti, tre chiropratici e un medico chirurgo, in locali attrezzati con sale visita e sito internet.
Con provvedimento prot. n. 139545 del 24/08/2022 l’ATS diffidava il ricorrente, quale titolare dello studio, dall’eseguire attività sanitaria in assenza dei titoli abilitativi previsti dall’art. 15 della L.R. n. 33/2009. Seguiva il verbale di contestazione n. 597/22 del 07/09/2022, con proposta di oblazione di euro 30.000,00. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere; l’ATS eccepiva il difetto di giurisdizione sul verbale e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione relativa al verbale di contestazione. Il verbale ex art. 14 della legge n. 689/1981 è atto interno e prodromico all’ordinanza-ingiunzione; non incide ex se sulla sfera del presunto contravventore e la tutela è devoluta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, richiamando Cass. Sez. Un. n. 16/2007 e Cons. Stato n. 5821/2011. La distinzione rileva tra misure di carattere meramente afflittivo e misure con funzione ripristinatoria, affidate al giudice amministrativo.
È invece respinta l’eccezione di improcedibilità. La presentazione della SCIA del 30.09.2022 mediante una società non ha privato il ricorrente dell’interesse all’annullamento: residua la pretesa di operare senza autorizzazione e senza SCIA, non riconducendo l’attività chiropratica tra quelle sanitarie.
Nel merito il ricorso è infondato. La diffida ha natura cautelare e preventiva e, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, stante l’esigenza di celerità a tutela della salute.
La struttura, per come organizzata, con presenza di pubblico e di un medico chirurgo, si presentava all’esterno come centro di cura: si tratta di ambulatorio e non di semplice studio professionale, secondo la distinzione elaborata da Cons. Stato n. 23/2017. La circostanza che i professionisti operassero con partita IVA autonoma attiene a profili fiscali e non incide sulla qualificazione. L’art. 8-bis del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 15 della L.R. n. 33/2009 impongono il titolo autorizzativo o la SCIA.
Il Collegio supera l’orientamento che escludeva la necessità di abilitazione in mancanza dei decreti attuativi, richiamato da TAR Sicilia n. 2684/2021. La legge n. 3/2018 qualifica il chiropratico come professione sanitaria con norma immediatamente precettiva; restano da definire solo i profili ordinamentali e di accesso. L’attività, pertanto, è soggetta ad autorizzazione e SCIA. La natura cautelare del divieto prescinde dall’elemento soggettivo, salva la facoltà di presentare la segnalazione. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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