Terzo condono in area vincolata: sanatoria preclusa anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2417 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se congiuntamente anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, rientranti tra le opere di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. È indifferente la natura assoluta o relativa del vincolo, poiché la preclusione opera anche per i vincoli relativi. L’ampliamento comportante nuova superficie e nuovo volume in area vincolata non è sanabile e il parere della Soprintendenza assume carattere vincolato, con conseguente irrilevanza dell’omesso preavviso di diniego. Nel procedimento di sanatoria straordinaria il Soprintendente è tuttavia privo del potere di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi.
Il Fatto
La ricorrente ha realizzato, senza autorizzazione, l’ampliamento di un fabbricato mediante due vani abitativi per complessivi mq 36,19, ultimati nel 1984, in un Comune il cui intero territorio era stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto presidenziale regionale del 1966. Ha presentato istanza di sanatoria ex legge n. 326/2003, previo nulla osta paesaggistico.
La Soprintendenza ha negato il parere, richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 emanata dopo la sentenza della Corte cost. n. 252/2022, e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino. Il Comune ha quindi rigettato l’istanza di condono. La ricorrente ha impugnato il diniego comunale e, con motivi aggiunti, il parere negativo e la presupposta circolare, lamentando tra l’altro l’illegittimità dell’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Sull’omesso preavviso di diniego, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, richiamando Cons. Stato n. 10357/2024. Il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 opera solo per i provvedimenti discrezionali, non per quelli vincolati.
Nel merito dell’abuso, il Collegio richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), e la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana n. 19/2021 e chiarito come il richiamo all’art. 32 comprenda anche i vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Le previsioni statali sui limiti del condono assurgono a norme di grande riforma economico-sociale.
L’opera consiste in un ampliamento con aumento di superficie, rientrante nella tipologia n. 1, realizzato dopo l’imposizione del vincolo. La giurisprudenza (Cons. Stato n. 1214/2025) esclude la sanabilità degli abusi con nuove superfici e volumetrie in area vincolata, essendo indifferente la natura del vincolo (Cons. Stato n. 8314/2024). Nessun approfondimento sul merito paesaggistico era dovuto.
La circolare n. 2/2022 costituisce fedele ricognizione della giurisprudenza costituzionale. Non è invocabile il silenzio assenso, escluso dall’art. 20 legge n. 241/1990 per le autorizzazioni paesaggistiche (Corte cost. n. 155/2021), né il legittimo affidamento, mancando un atto favorevole. Il diniego è atto vincolato, con motivazione assolta per relationem.
Con i motivi aggiunti il Collegio accoglie invece la censura sull’ordine di demolizione. Nei procedimenti di sanatoria ex art. 32 d.l. n. 269/2003 l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. Il parere della Soprintendenza è annullato parzialmente nella sola parte recante la rimessione in pristino, restando fermo il diniego. Spese compensate.
Nota della Redazione
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