Legittima l’aggiudicazione se le giustificazioni del costo del lavoro sono analitiche (TAR Puglia n. 30 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’aggiudicazione di un appalto pubblico, il sindacato sulla congruità dell’offerta investe una valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, non sostituibile dal giudice amministrativo salvo che per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. L’operatore economico non aggiudicatario che contesti la non anomalia dell’offerta è gravato dell’onere della prova della manifesta inattendibilità della valutazione. Le giustificazioni analitiche sul costo della manodopera, coerenti con il CCNL Cooperative sociali 2023-2025, escludono la violazione del principio di applicazione dei contratti collettivi e giustificano lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali. La censura sui punteggi tecnici è inammissibile quando solleciti un sindacato sostitutivo, dovendosi dimostrare l’abnormità della scelta.
Il Fatto
Il Comune di San Severo bandiva un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di gestione del Centro servizi per le famiglie, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipavano la ricorrente, la controinteressata e un consorzio. La Commissione chiedeva chiarimenti sulle offerte economiche, in particolare sulla sostenibilità del costo del personale alla luce del nuovo contratto collettivo. L’aggiudicazione veniva disposta in favore della controinteressata, con punti 83,32 contro 80,83.
La ricorrente impugnava gli esiti di gara deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita insostenibilità dell’offerta, derivante da un preteso sovraccosto del costo della manodopera pari a € 17.671,98, e contestando l’attribuzione dei punteggi tecnici. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato nel merito. La ricorrente mirava a ottenere una valutazione di congruità dell’offerta alla luce del preteso mancato rispetto del contratto collettivo. Il Collegio rileva che l’aggiudicataria aveva prodotto analitiche giustificazioni dei costi: detrazione dell’indennità di turno non applicabile all’organizzazione del servizio, sgravi contributivi per assunzione femminile e assenza dei tre scatti di anzianità considerati dalle tabelle ministeriali.
La controinteressata depositava inoltre apposita relazione peritale attestante la coerenza del costo del personale con il testo rinnovato del CCNL. Lo scostamento di € 17.671,98 risultava pertanto giustificato in esito ai chiarimenti richiesti. La richiesta di chiarimenti interveniva dopo la premessa sulla congruità di tutte le offerte, rendendo inconferente la denunciata violazione dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.
Il sindacato sulla congruità postula un vaglio su attività tecnico-discrezionale, in via di principio non ammesso salvo che per manifesta e macroscopica erroneità tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. La ricorrente non ha fornito un valido quadro probatorio: il motivo è pertanto anche inammissibile. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9691 del 2022, secondo cui spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità della valutazione di non anomalia.
Il secondo motivo è inammissibile. Le doglianze sui punteggi attribuiti ai criteri di qualità organizzativa, capacità progettuale, innovatività e servizi migliorativi sono genericamente sollevate e prive di dimostrazione probatoria. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla discrezionalità tecnica della Commissione: per sconfessarne il giudizio non basta evidenziarne la non condivisibilità, occorrendo dimostrare la palese inattendibilità. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1445 del 2022. Non si rinvengono pertanto profili di manifesta irrazionalità.
La richiesta di risarcimento, anche in forma specifica, è respinta per assenza di illegittimità provvedimentale causativa di illecito. Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., il ricorso incidentale, non potendo l’incidentale ritrarre utilità maggiore. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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