Accesso agli atti e informative di polizia: prevalenza del diritto di difesa (TAR Calabria n. 166 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso opposto dalla Prefettura sulla base del divieto dell’art. 9 legge n. 121/1981 è illegittimo quando le informazioni acquisite tramite la banca dati delle Forze di polizia siano confluite in un rapporto informativo che ha fondato un procedimento amministrativo conclusosi sfavorevolmente per l’istante. La questione non attiene all’accesso diretto alla banca dati, bensì all’ostensione dei documenti amministrativi che ne riproducono il contenuto e che compongono il compendio procedimentale. La tendenziale segretezza delle informative di pubblica sicurezza va contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove possibile, sulle modalità concrete dell’ostensione. Il diniego che non indichi ragioni ostative specifiche e puntuali, riferite al caso concreto, è viziato per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto con cui era stata respinta l’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di rilascio della licenza di porto d’armi. Con sentenza passata in giudicato il ricorso era stato accolto. A seguito di nuova istruttoria, la Prefettura comunicava un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando la mancanza del requisito di buona condotta richiesto dall’art. 138 T.U.L.P.S..

Il difensore chiedeva allora, ai sensi degli artt. 22-25 legge n. 241/1990, copia della documentazione acquisita nel procedimento, indispensabile per conoscere i motivi ostativi. La Prefettura negava l’accesso, rappresentando che il Comando Provinciale dei Carabinieri aveva espresso parere negativo per l’indivisibilità delle informazioni contenute nella banca dati delle Forze di polizia. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Il diniego si fonda sull’assunto che il rapporto informativo richiami elementi acquisiti mediante l’interrogazione della banca dati delle Forze di polizia, rispetto ai quali opererebbero le limitazioni dell’art. 9 legge n. 121/1981. Il Tribunale richiama i propri precedenti (da ultimo sentenza n. 248 del 20.2.2023) e qualifica la motivazione come censurabile.

Il passaggio decisivo è la distinzione dell’oggetto della domanda. Non si discute dell’accesso diretto alla banca dati, come in altri casi esaminati dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 6263/2018), ma dell’accesso ai documenti amministrativi che, riproducendo le informazioni acquisite, hanno fatto parte del compendio procedimentale sfociato nel preavviso di rigetto e nel provvedimento negativo. Le informazioni sono cioè transitate in un procedimento conclusosi sfavorevolmente per l’istante.

Il Collegio esclude che l’ostensione possa essere negata in blocco. Non è stata eccepita l’impossibilità di operare sulle modalità concrete di accesso in modo da tutelare gli interessi sottesi al diniego senza comprimere il diritto di partecipazione e di difesa. Sul piano processuale, il giudizio di accesso è giudizio sul rapporto, di accertamento e non di impugnazione, come desumibile dall’art. 116, comma 4, c.p.a. (richiamata TAR Basilicata n. 679/2023).

La Prefettura, inoltre, non fornisce elementi specifici e puntuali sulle ragioni ostative, neppure con riferimento all’art. 3 d.m. n. 415/1994. Non emergono elementi per ritenere che l’accesso intersechi, nel caso concreto, documenti sottratti all’ostensione ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), legge n. 241/1990 (TAR Toscana n. 2122/2014; TAR Sicilia Catania n. 2765/2019). La segretezza delle informative di P.S. va contemperata con le esigenze di difesa, operando ragionevolmente sulle modalità dell’ostensione (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 315/2018).

Il diniego è pertanto annullato, con declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione. Il Collegio soprassiede alla nomina del Commissario ad acta, stante la delicatezza della materia e la pendenza del contenzioso sui motivi aggiunti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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