Proposte migliorative in gara ammesse senza modifiche progettuali o autorizzative (TAR Toscana n. 1679 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola del disciplinare che premia le proposte migliorative “nel rispetto del progetto e delle autorizzazioni ottenute” e “senza modifiche progettuali o di autorizzazione” va interpretata in senso sostanziale. Rilevano, cioè, solo le variazioni che comportino una revisione degli elaborati progettuali posti a base di gara o il rilascio di nuovi titoli abilitativi. Un’interpretazione formalistica impedirebbe di premiare le soluzioni migliorative realizzabili con minimali aggiustamenti o con la semplice integrazione della documentazione autorizzativa. Spetta al ricorrente che contesti l’attribuzione del punteggio premiale dimostrare in concreto l’esistenza di modifiche progettuali o autorizzative sostanziali.
Il Fatto
La stazione appaltante, per conto di un’azienda di pubblici servizi alla persona, ha indetto una procedura aperta finanziata con fondi PNRR per la ristrutturazione di un complesso immobiliare destinato a residenzialità per anziani, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, la società aggiudicataria si è classificata prima con 97,99 punti; il raggruppamento ricorrente si è collocato al secondo posto con 96,76 punti.
Il raggruppamento ha impugnato l’aggiudicazione dolendosi dell’attribuzione di due punti per il sub criterio 3.1.2. dell’allegato C al disciplinare, relativo alla sostituzione del materiale isolante con fibre naturali vegetali. Secondo i ricorrenti, la soluzione offerta avrebbe comportato un incremento di spessore tale da superare le tolleranze costruttive e le superfici minime previste dal regolamento edilizio comunale, imponendo una revisione del progetto e nuovi titoli abilitativi. Respinta l’istanza cautelare, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso la determina che dava atto dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, pur non prive di fondamento, attesa l’infondatezza nel merito delle censure. Il punto di diritto centrale riguarda l’interpretazione della locuzione “senza modifiche progettuali o di autorizzazione” contenuta nel sub criterio 3.1.2.
Il Tribunale ha chiarito che tale espressione, letta alla luce del tenore letterale del criterio e della finalità di incentivare soluzioni migliorative, va riferita alle sole modifiche sostanziali, idonee a comportare una revisione degli elaborati progettuali o il rilascio di nuovi titoli abilitativi. Un’interpretazione rigida contrasterebbe con la ratio della clausola, che mira ad aumentare la qualità complessiva dell’opera ammettendo aggiustamenti minimali e integrazioni documentali in corso di esecuzione.
Passando alla verifica concreta, il Collegio ha ridimensionato il calcolo dei ricorrenti. Lo spessore del freno al vapore non è di 2,5 mm ma di 0,25 mm, come da scheda tecnica non contestata; la rasatura di 2-3 mm è già prevista nel progetto esecutivo. Lo spessore complessivo risulta così pari a 120,25 mm, con un incremento di 27,25 mm rispetto ai 93 mm originari. Cadono pertanto le censure fondate sull’asserito incremento di 30 mm.
Quanto al maggior spessore residuo, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti, sui quali incombeva l’onere probatorio, non hanno dimostrato la violazione delle tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 198 L.R.T. n. 65/2014, né dei parametri del regolamento edilizio richiamato. Le relazioni tecniche si sono limitate a indicare, “a titolo esemplificativo”, pochi locali, corrispondenti a circa il 10% della superficie di uno solo dei sei edifici, senza indicare le modifiche progettuali necessarie né i nuovi titoli da ottenere.
L’attribuzione dei due punti per la proposta migliorativa è dunque legittima; ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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