Variante urbanistica e sopravvenuta carenza di interesse del fallimento (TAR Toscana n. 1677 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta perdita, nel corso del giudizio, della disponibilità dei siti e delle abilitazioni necessarie all’esercizio dell’attività incisa da un atto di pianificazione urbanistica determina la carenza di legittimazione e di interesse del ricorrente e rende il ricorso improcedibile. L’interesse a impugnare deve essere qualificato, concreto e attuale, e deve derivare da un pregiudizio conseguenza diretta e immediata dell’atto. L’obbligo di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale discende dalla legge e non dalla destinazione urbanistica impressa dall’atto impugnato; in assenza di un provvedimento che imponga uno specifico intervento, non è dato sapere se la nuova destinazione renda la bonifica più gravosa. La sola allegazione di un aggravio delle operazioni di risanamento non radica, da sola, un interesse qualificato alla caducazione della variante.

Il Fatto

Il Comune di Piombino, con delibera consiliare, ha approvato una variante al regolamento urbanistico che ha in larga misura modificato la destinazione della sottozona F6, destinandola a parco pubblico urbano e riservando alla sola area ove opera una società terza la possibilità di impiego per la gestione di rifiuti.

La società ricorrente, che sull’area svolgeva attività di gestione e smaltimento rifiuti, ha impugnato la variante deducendone il contrasto con i decreti ministeriali che avevano autorizzato un progetto di bonifica e ampliamento della discarica, con le concessioni demaniali e con gli altri strumenti di pianificazione, e lamentando la mancanza dei presupposti per la procedura semplificata e l’omessa sottoposizione a valutazione ambientale strategica. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta l’eccezione preliminare ricostruendo i titoli in base ai quali la ricorrente aveva fondato, nel ricorso, la propria legittimazione. I siti riconducibili all’attività della società sono individuati in quattro: la discarica già gestita da altra società, la discarica di matrice industriale, l’impianto tecnologico di riutilizzo e l’area classificata come sito di interesse nazionale ai fini della bonifica.

Per i primi tre, il Collegio rileva che essi e gli impianti ivi insistenti sono stati oggetto di un contratto di cessione di azienda stipulato tra il fallimento e altra società; le autorizzazioni integrate ambientali sono state volturate in favore di quest’ultima e la concessione demaniale sui terreni è stata rilasciata alla stessa. Quanto al sito di interesse nazionale, la concessione demaniale rilasciata alla ricorrente risulta oramai scaduta, senza subentro della società cessionaria.

Ne deriva che il fallimento non possiede più alcun titolo qualificante all’impugnazione, né vanta un interesse concreto e attuale alla caducazione dell’atto: privo della disponibilità dei siti e delle abilitazioni, non potrebbe comunque svolgere le attività impedite dalla nuova destinazione a parco, né quelle preesistenti né quelle previste in ampliamento con gli interventi di messa in sicurezza. Tali circostanze non risultano contestate negli scritti difensivi della ricorrente.

Il Tribunale esamina quindi la difesa secondo cui l’interesse permanrebbe in ragione dell’obbligo di bonifica e messa in sicurezza dell’area. L’argomento non è accolto: la destinazione a parco non è fonte dell’obbligo, che deriva dalla legge, la quale individua in via generale i soggetti obbligati; il d.lgs. n. 152/2006 prevede un obbligo generico di bonifica sui siti di interesse nazionale senza puntualizzare le operazioni caso per caso. In assenza di un provvedimento amministrativo che ordini uno specifico intervento, non è dato sapere se e in che termini la bonifica dell’area destinata a parco risulti più gravosa.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore del Comune e compensazione nei confronti della società costituita solo formalmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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