Accesso civico ai dati demaniali marittimi e divieto di rielaborazione (TAR Liguria n. 167 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato, l’amministrazione non è tenuta a elaborare dati in proprio possesso per confezionare un documento al fine di soddisfare la richiesta ostensiva, né a rielaborare le informazioni detenute. L’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 estende l’accesso ai dati e alle informazioni, ma l’amministrazione deve consentirne la fruizione così come già organizzati, gestiti e fruiti. È quindi inammissibile l’istanza volta a ottenere un dato che non esiste come documento o informazione già formata, non essendo configurabile un obbligo di indagine o ricostruzione in capo all’amministrazione. Il riparto dell’onere probatorio e la verifica dell’effettiva detenzione del dato spettano al giudice amministrativo adito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per una porzione di scogliera nel comune di Bonassola, ha contestato l’importo del canone applicato per effetto dell’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, che ha fissato in € 2.500,00 l’importo minimo dovuto dai concessionari. Nel giudizio civile instaurato avanti al Tribunale di Genova ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disposizione e, per corroborare la censura, ha presentato istanza di accesso ai dati sui canoni demaniali marittimi.
Le amministrazioni interpellate hanno respinto la richiesta, sostenendo di non detenere le informazioni o di renderle già disponibili tramite i portali “Open Data” e “SID”. Il ricorrente ha allora proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., integrato da due motivi aggiunti avverso le decisioni della Cada e dei RPCT, chiedendo l’esibizione dei dati. Nel frattempo il Tribunale civile di Genova ha rigettato la domanda, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le coordinate in materia di accesso. L’istanza può essere ancipite, formulata cioè sia come accesso documentale ex legge n. 241/1990 sia come accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 10 del 2020. L’accesso documentale non è però ammesso per informazioni prive della forma di documento amministrativo, né l’amministrazione è tenuta a elaborare dati per confezionare un documento.
Il perimetro del FOIA è più ampio, perché comprende dati e informazioni indipendentemente dal supporto, ma anche in questa sede l’amministrazione non è tenuta a rielaborare quanto detiene. Tali principi escludono l’accoglimento dell’actio ad exhibendum.
Quanto all’ammontare complessivo dei canoni, il Collegio rileva che i files “Open Data” del MIT sono incompleti e affetti da errori, ma non risulta che le amministrazioni abbiano trasmesso al Consiglio di Stato un prospetto con il dato richiesto. L’accesso è pertanto materialmente impossibile per inesistenza del documento o dell’informazione. L’unica fonte disponibile resta il sistema “SID”, che restituisce il dato complessivo degli introiti ma è accessibile ai soli soggetti pubblici competenti.
Quanto all’ammontare medio per metro quadro, l’informazione non è indicata nei files e non è detenuta dagli enti come dato già formato: ottenerla richiederebbe un’attività di indagine e rielaborazione non esigibile, né ex legge n. 241/1990 né ex d.lgs. n. 33/2013. Il Collegio ipotizza, tuttavia, che l’amministrazione possa rilasciare un’abilitazione ad hoc per consultare direttamente il “SID”.
Infine, quanto agli abbandoni delle concessioni, i dati sono posseduti dai soli enti gestori, mentre l’Agenzia delle Entrate non è in grado di calcolare le minori entrate: la mancata presentazione del modello “F24 Elide” non equivale a una perdita definitiva di incassi. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto infondati e vengono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.