Quote latte: prescrizione, interessi e ricalcolo secondo il diritto UE (TAR Lombardia n. 164 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare sulle quote latte non costituisce credito di natura tributaria e soggiace alla prescrizione decennale, non al termine breve dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. La proposizione del ricorso da parte del debitore interrompe la prescrizione e l’effetto interruttivo permanente si conserva anche in caso di perenzione, non essendo applicabile l’art. 2945, terzo comma, cod. civ. in danno dell’amministrazione convenuta. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e a imporre il ricalcolo del debito. L’acquiescenza derivante dalla rateizzazione è reversibile, prevalendo l’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE.

Il Fatto

Un’azienda agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento emesse dall’agente della riscossione per conto dell’AGEA. Le pretese riguardano il prelievo supplementare, gli interessi e gli oneri per plurime campagne comprese tra il 1995-1996 e il 2008-2009, oltre a un’iscrizione ipotecaria e al ruolo presupposto.

La ricorrente deduce l’incertezza sulla produzione nazionale di latte, l’intervenuta prescrizione del credito, il contrasto della disciplina interna con il diritto dell’Unione e la mancata detrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC. Con sentenza non definitiva il TAR aveva già rideterminato l’ambito del giudizio e rinnovato l’istruttoria sulle campagne 2006-2007 e 2007-2008, divenute oggetto della decisione definitiva.

La Motivazione della Corte

Sull’esigibilità, il collegio rileva che la rateizzazione non impedisce la riscossione coattiva quando sia intervenuta la decadenza per mancato versamento delle rate, non superata neppure dopo la rimessione in termini disposta dal TAR Brescia con la sentenza n. 171/2017. Quanto alle compensazioni con gli aiuti PAC, queste rilevano solo se documentate in modo certo dagli organismi pagatori e riferite alle singole campagne, non essendo ammessa la compensazione incrociata.

Sul versante della prescrizione, il TAR qualifica il prelievo come credito da accertamento specifico e non periodico, soggetto al termine decennale e non a quello quadriennale del Reg. CE n. 2988/95. Il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti rende interruttivi anche gli atti notificati a questi ultimi. La pendenza del giudizio sospende il decorso, e l’estinzione o la perenzione non fanno venir meno l’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione creditrice, non operando l’art. 2945, terzo comma, cod. civ.. Il collegio esclude inoltre che il prelievo sia soggetto alla decadenza dell’art. 25, comma 1-c, del d.P.R. n. 602/1973.

Nel merito europeo, la Corte richiama le pronunce Barausse (C-348/18), San Rocco (C-46/18) e Benedetti (C-377/19), che hanno accertato l’incompatibilità della compensazione nazionale e del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso con i regolamenti unionisti. Da qui l’obbligo di disapplicazione della normativa interna e il ricalcolo complessivo del debito, vincolando l’amministrazione a rideterminare gli importi secondo i criteri delle sentenze europee.

Il collegio affronta infine il tema dell’acquiescenza legata alla sottoscrizione dei contratti di rateizzazione, ritenendola reversibile nell’ordinamento europeo: lo Stato non può avvantaggiarsi di una rinuncia all’azione intervenuta prima delle pronunce della Corte di Giustizia. Resta ferma, per simmetria, l’impossibilità di invocare la prescrizione di un debito riconosciuto. Il ricorso è quindi accolto parzialmente ai fini della ripetizione del calcolo per le campagne 2006-2007 e 2007-2008, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico dell’AGEA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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