Muro di sostegno delle opere di urbanizzazione è di proprietà comunale (TAR Molise n. 128 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il muro di contenimento che assolve funzione strutturale di sostegno della viabilità realizzata in attuazione di una convenzione di lottizzazione costituisce pertinenza delle opere di urbanizzazione. In forza dell’art. 28, quinto comma, legge n. 1150/1942 e dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 opera una presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica, talché la titolarità del manufatto transita automaticamente in capo al Comune al momento dell’approvazione del certificato di collaudo. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza sindacale adottata ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 che imponga ai condomìni, non proprietari, la messa in sicurezza e la riparazione dell’opera. La titolarità pubblica del manufatto può essere accertata dal giudice amministrativo incidenter tantum ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm.
Il Fatto
Nel territorio comunale esiste un complesso residenziale denominato “Parco delle Rose”, articolato in tre palazzine edificate in forza di convenzioni di lottizzazione risalenti agli anni Ottanta. Nel 2023 la Responsabile dell’Area Tecnica comunale ha effettuato un sopralluogo su un muro di contenimento in cemento armato, rilevando una rotazione con fuori piombo di circa venti centimetri e prospettando un rischio per l’incolumità pubblica.
Il Sindaco ha quindi adottato due ordinanze contingibili e urgenti: con la prima ha ingiunto ai due condomìni interessati di transennare l’area, mettere in sicurezza il muro e presentare un progetto di sistemazione definitiva; con la seconda ha concesso una proroga di ulteriori centoventi giorni per l’esecuzione della parte residua. I condomìni hanno impugnato entrambi i provvedimenti, sostenendo che il manufatto fosse di proprietà comunale e non condominiale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i ricorsi, di contenuto identico, e li accoglie per la fondatezza assorbente del primo motivo. Il Collegio deve verificare, sia pure incidenter tantum ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., la titolarità del diritto di proprietà sul manufatto. La questione si risolve ricostruendo la natura dell’opera: il muro non è un bene autonomo, ma parte di una struttura lineare che sostiene l’unico asse viario di penetrazione del complesso, sviluppandosi oltre la particella su cui materialmente insiste.
Muovendo dall’art. 28, quinto comma, legge n. 1150/1942 e dall’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui per le opere di urbanizzazione si registra una presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica, con confluenza nel patrimonio indisponibile dell’ente. Richiama sul punto TAR Toscana n. 1498 del 2019, TAR Puglia n. 2815 del 2010 e TAR Calabria n. 245 del 2012.
Scendendo alla vicenda concreta, la convenzione attuativa prevedeva che, al momento dell’approvazione del certificato di collaudo, le opere e i manufatti, unitamente alle aree di sedime e di pertinenza, passassero automaticamente in proprietà del Comune, che ne assumesse gestione e manutenzione. Il muro, per natura, funzione e struttura, è pertinenza della viabilità: le immagini fotografiche in atti ne confermano la funzione di sostegno della strada e degli impianti sovrastanti. Il trasferimento si è dunque perfezionato con i collaudi e con i certificati di abitabilità delle palazzine.
Il Collegio svaluta il cartello recante la scritta “proprietà condominiale”, che non vale a individuare il titolare del diritto. Né la cessione gratuita del 1994, limitata ad alcune particelle, esclude l’acquisto del resto: quel negozio era richiesto solo dalla diversa convenzione che non prevedeva il passaggio automatico. Irragionevole è la tesi comunale di una proprietà limitata ai soli tratti catastalmente trasferiti, trattandosi di un reticolato viario unitario. Accertata la proprietà pubblica, le ordinanze sindacali risultano illegittime per avere imposto la riparazione a soggetti non proprietari. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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