Buona condotta della guardia giurata valutata sullo stile di vita complessivo (TAR Sicilia n. 1680 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo acquisito una volta per tutte, ma richiede successivi rinnovi volti a consentire all’Amministrazione una verifica periodica dei requisiti di attitudine e affidabilità. Il requisito della buona condotta di cui all’art. 138 T.U.L.P.S. investe l’intero stile di vita del soggetto, dovendo questi tenere una condotta specchiata e immune da censure. L’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampio potere di apprezzamento discrezionale, censurabile solo per irrazionalità o incoerenza. La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali assume rilievo nella valutazione dell’affidabilità del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania ha rigettato l’istanza di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d’armi a tassa ridotta. Il diniego si fondava sul difetto del requisito della buona condotta, desunto dai reati per i quali l’interessato era imputato.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per avere l’Amministrazione indicato nella comunicazione dei motivi ostativi il solo art. 138 T.U.L.P.S. e poi fondato il diniego anche sull’art. 11 T.U.L.P.S.. Ha inoltre lamentato eccesso di potere per contraddittorietà, avendo l’Amministrazione riconosciuto, in una comunicazione al datore di lavoro, il possesso dei requisiti soggettivi. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura del titolo: la nomina a guardia giurata non si acquisisce definitivamente, ma necessita di rinnovi periodici che consentono all’Amministrazione di valutare attitudine e affidabilità per un servizio di particolare rilievo pubblico. In tale ambito l’Autorità di P.S. gode di un’ampia discrezionalità valutativa, come affermato dal TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 1091 del 2020.

Il requisito della buona condotta si collega ai compiti affidati alle guardie giurate, diretti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La verifica investe quindi nel complesso lo stile di vita del soggetto, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, sez. III, n. 4756 del 2018 e del Cons. Stato, sez. III, n. 1905 del 2018, richiamato anche dal TAR Calabria, sez. I, n. 653 del 2023. Il sindacato del giudice resta limitato ai profili di irrazionalità e incoerenza.

Il primo motivo è infondato. La comunicazione dei motivi ostativi del 16.11.2018 indicava puntualmente i reati posti a fondamento del diniego, gli stessi richiamati nel provvedimento finale. Il riferimento aggiuntivo all’art. 11 T.U.L.P.S., relativo al separato rigetto dell’iscrizione nell’elenco prefettizio, non inficia il rispetto dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Anche il secondo motivo è infondato. La contraddittorietà tra atti del procedimento rileva solo in presenza di un contrasto inconciliabile sulla effettiva volontà dell’Amministrazione, come precisato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 7016 del 2023 e dal Cons. Stato, sez. V, n. 4982 del 2011. La comunicazione dell’11.12.2018 prospettava espressamente accertamenti ancora pendenti e, quale atto endoprocedimentale istruttorio, è superata dal provvedimento finale, che espone analiticamente le ragioni del diniego.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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