Il cantilever ancorato al suolo è nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (TAR Valle d’Aosta n. 40 del 25.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura in acciaio tipo cantilever, ancorata al suolo, di rilevanti dimensioni e destinata allo stoccaggio continuativo di materiali, integra un intervento di nuova costruzione soggetto a preventivo permesso di costruire, a prescindere dall’assenza di tamponamenti laterali e dalla mancata generazione di volumetria edilizia in senso stretto. La nozione di nuova costruzione comprende tutte le opere idonee a determinare una trasformazione stabile e non precaria del territorio, incluse le strutture destinate a deposito o magazzino che non rispondano a esigenze meramente temporanee. L’attività di deposito e stoccaggio effettuata su un’area esterna non prevista dal titolo edilizio originario non costituisce mera modalità di esercizio dell’attività produttiva assentita, ma richiede un autonomo titolo abilitativo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire per un complesso destinato ad attività produttive artigianali, installava sul mappale n. 362 una struttura tipo cantilever destinata allo stoccaggio di materiali e attrezzature. Il Comune, dopo aver contestato diverse difformità edilizie e a seguito della mancata rimozione della predetta struttura, adottava l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava l’ordinanza unitamente alla diffida e all’atto di riattivazione del procedimento sanzionatorio, sostenendo che il cantilever costituisse una mera scaffalatura funzionale all’attività produttiva già assentita, priva di volumetria, smontabile e ancorata al suolo solo per ragioni di sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il principio della ragione più liquida, prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di tardività formulate dal Comune e rigetta il ricorso nel merito. Il Collegio osserva che la destinazione urbanistica dell’area non è elemento decisivo: la questione non riguarda la compatibilità dell’opera con la destinazione produttiva, bensì la necessità di un autonomo titolo edilizio per la sua realizzazione.
Dalla documentazione emerge che la struttura ha un ingombro di circa 12 x 6 metri e un’altezza superiore a 6 metri, dimensioni che le conferiscono una significativa consistenza materiale e un evidente impatto sull’assetto dei luoghi. La nozione di nuova costruzione non coincide con quella di edificio chiuso o produttivo di volumetria, ma comprende tutte le opere idonee a determinare una trasformazione stabile e non precaria del territorio. La deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 378 del 2021 definisce come nuovi interventi edilizi la “trasformazione o occupazione permanente del suolo e del sottosuolo”, includendo l’installazione di manufatti destinati a depositi o magazzini purché non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
Il Collegio esclude la conferenza del precedente richiamato dalla ricorrente (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 337), poiché gli elaborati progettuali del permesso di costruire non prevedevano aree esterne destinate a deposito. Il titolo edilizio aveva assentito esclusivamente il fabbricato artigianale e le sistemazioni esterne accessorie. La struttura in contestazione non costituisce quindi una mera utilizzazione dell’area secondo una destinazione già assentita, ma un autonomo manufatto di rilevante consistenza, non contemplato dal titolo originario.
La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui costituisce nuova costruzione qualsiasi intervento che realizzi una trasformazione urbanistica mediante opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino carattere di stabilità fisica e permanenza temporale, come i manufatti stabilmente ancorati al suolo. Vengono citate, in tal senso, le Sezioni VI e VII del Consiglio di Stato, la giurisprudenza sulle scaffalature metalliche di rilevanti dimensioni e la disciplina dell’art. 3, comma 1, lett. e.5) ed e.7), d.P.R. n. 380/2001, oltre alla precisazione che la precarietà postula esigenze eccezionali e temporalmente delimitate.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene immune da vizi la qualificazione dell’opera come nuova costruzione e trasformazione territoriale, in ragione delle caratteristiche dimensionali, dello stabile ancoraggio al suolo e dell’incidenza complessiva sull’assetto edilizio. La realizzazione richiedeva il previo conseguimento di idoneo titolo edilizio, pacificamente mancante, e il ricorso viene respinto con spese compensate.
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Nota della Redazione
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