Occupazione sine titulo: obbligo di restituzione o acquisizione sanante e danno (TAR Sicilia n. 1678 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di area privata per la realizzazione di opera pubblica, quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua un tempestivo decreto di esproprio, l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La realizzazione dell’opera sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che può dipendere solo da un formale atto di acquisizione. Il giudice amministrativo ordina la restituzione del bene previa riduzione in pristino ovvero l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, lasciando all’amministrazione la scelta tra le due opzioni. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, ricollegandosi alla perdita di disponibilità del bene, e va liquidato negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, con rivalutazione e interessi. Restano devolute al giudice ordinario le controversie sul quantum dell’indennizzo ex art. 42 bis, nonché quelle relative al c.d. sconfinamento.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni siti nel territorio comunale, hanno agito innanzi al giudice amministrativo deducendo che le aree erano state occupate dall’amministrazione per la realizzazione di un parco suburbano. La dichiarazione di pubblica utilità era nelle more decaduta per decorso dei termini, senza che fosse stato emanato il decreto di esproprio.

I proprietari hanno chiesto, in via principale, l’accertamento dell’illegittima occupazione e la condanna dell’ente all’adozione, in via alternativa, del provvedimento di acquisizione sanante o alla restituzione delle aree, con risarcimento dei danni. In via incidentale hanno dedotto il silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di diffida notificata nel febbraio 2022. L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sul silenzio per tardività del deposito, il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare di irricevibilità della domanda avverso il silenzio. Il rito speciale di cui agli artt. 87 e 45 c.p.a. comporta la dimidiazione dei termini processuali: notificato il ricorso il 25 marzo 2022, il deposito doveva avvenire entro quindici giorni, mentre è intervenuto il 15 aprile 2022. La domanda sul silenzio è quindi irricevibile.

Quanto alla giurisdizione, il Tribunale distingue l’occupazione illegittima assistita da dichiarazione di pubblica utilità dallo sconfinamento, che ricorre quando l’opera abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti. In tale ipotesi l’occupazione e la trasformazione costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, lesivi del diritto soggettivo: la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, richiamando sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 11701 del 2023 e n. 22193 del 2020.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, che consente all’autorità, valutati gli interessi in conflitto, di acquisire il bene non retroattivamente al patrimonio indisponibile, corrispondendo un indennizzo parametrato al valore venale, con forfetizzazione del pregiudizio non patrimoniale nella misura del dieci per cento. L’amministrazione deve quindi essere ordinata a restituire il bene previa riduzione in pristino, ovvero ad acquisirlo ai sensi della norma citata o ad altro titolo, determinandosi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il danno da occupazione illegittima è ritenuto in re ipsa, quale presunzione iuris tantum non superata da elementi contrari. In caso di restituzione, il risarcimento consiste negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, da rivalutare anno per anno. Il Collegio precisa infine che le controversie sul quantum dell’indennizzo ex art. 42 bis sono devolute al giudice ordinario, e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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