Il termine triennale dell’illecito professionale decorre dalla misura cautelare, non dalla sentenza (TAR Sicilia n. 1679 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cause non automatiche di esclusione da gara pubblica per illecito professionale derivante da fatto di reato, il termine triennale di rilevanza di cui all’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 36/2023 decorre dalla data di emissione della misura cautelare personale anteriore all’esercizio dell’azione penale, e non dalla successiva sentenza di condanna non definitiva. L’impugnazione dei provvedimenti giudiziari e la loro evoluzione in senso confermativo del fumus non determinano alcuno slittamento del dies a quo, in ossequio all’esigenza di unicità e immodificabilità del termine. La sanzione dello spostamento della decorrenza per omessa comunicazione opera solo quando l’operatore abbia taciuto i provvedimenti giurisdizionali costituenti prova dell’illecito, non quando abbia dichiarato la sentenza di condanna adottata nel medesimo procedimento penale.
Il Fatto
Il Comune di Catania indice una gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio e avvio a recupero dei rifiuti della raccolta differenziata. La società ricorrente partecipa al lotto 1 e, pur non essendovi tenuta, dichiara che il socio unico era stato destinatario di una sentenza di condanna non definitiva, appellata, per il reato di cui all’art. 318 cod. pen.
Il responsabile unico del procedimento dispone l’esclusione automatica dalla procedura, ravvisando il grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, desunto dalla sentenza non definitiva ai sensi degli artt. 98, comma 3, lett. g), e comma 6, lett. g). La società impugna l’esclusione davanti al TAR Sicilia, deducendo l’intervenuto decorso del triennio dalla misura cautelare personale applicata al socio e l’insufficienza motivazionale del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il meccanismo delle cause non automatiche di esclusione. L’art. 95, comma 1, lett. e) richiede che l’illecito professionale sia dimostrato con mezzi adeguati; l’art. 98 individua in modo tassativo i gravi illeciti e i mezzi di prova. Nella specie la stazione appaltante ha valorizzato la sentenza di condanna non definitiva, riconducibile tra gli atti elencati dall’art. 98, comma 6, lett. g).
Il nodo è la decorrenza del triennio. L’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1 ancora il termine alla data di emissione degli atti di cui all’art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen. oppure dei provvedimenti cautelari personali o reali, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale. Il Collegio richiama la relazione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2022 sullo schema del nuovo Codice, che ha chiarito come gli atti del comma 10 segnino la decorrenza unica e immodificabile del triennio: la sopravvenienza di una sentenza di condanna non definitiva muta il compendio dimostrativo, ma non il dies a quo.
Applicando il criterio, poiché la misura cautelare personale è stata applicata al socio in data 10 agosto 2020 — circostanza non contestata — e la gara è stata indetta oltre tre anni dopo, la causa di esclusione non conserva rilevanza. Il Collegio richiama la ratio della direttiva n. 24/2014: fatti risalenti non sono più indice attuale di affidabilità professionale.
Quanto all’eccepita violazione dell’onere comunicativo, il Collegio interpreta l’art. 96, comma 12 nel senso che la sanzione dello slittamento del triennio colpisce l’omessa comunicazione dei provvedimenti giurisdizionali costituenti prova dell’illecito. La ricorrente ha invece dichiarato la sentenza di condanna, ultimo atto del procedimento penale: non sussiste l’omissione dichiarativa. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del provvedimento; l’omessa indicazione del provvedimento cautelare integra giusta causa di compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell'azione penale. Forme e termini