Piano didattico personalizzato condiviso e non contestato (TAR Toscana n. 168 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Didattico Personalizzato sottoscritto dalla famiglia e non tempestivamente contestato non può essere sindacato, quanto alla sua aderenza alla certificazione diagnostica, al termine dell’anno scolastico. La certificazione che prescrive misure dispensative e compensative e non esclude le prove scritte non impone la predisposizione di un P.E.I., riservato a fattispecie diverse. Le misure compensative non costituiscono criteri di valutazione dei voti, ma strumenti di strutturazione dell’attività educativa. La valutazione finale va riferita a tutte le materie dell’anno e ai relativi obiettivi, non alle sole discipline approfondite negli anni successivi. Il giudizio di non ammissione, se motivato e coerente con il P.D.P., sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 il minore frequentava il biennio di un istituto professionale. Una certificazione specialistica aveva diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, di tipo combinato, con interferenza sugli apprendimenti e disturbo d’ansia misto, in presenza di livello cognitivo nella norma. Sulla base di quella certificazione era stato elaborato, già dall’anno precedente, un Piano didattico personalizzato recante le misure dispensative e compensative.
All’esito degli scrutini il Consiglio di classe deliberava la non ammissione alla classe successiva, rilevando sei insufficienze, un giudizio analitico per ciascuna materia insufficiente e gravi lacune di preparazione e impegno. I genitori, esercenti la potestà, impugnavano la delibera, le valutazioni periodiche e i verbali, deducendo violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento e del D.M. n. 5669/2011, eccesso di potere e difetto di istruttoria, e chiedevano l’accertamento del diritto all’ammissione e il risarcimento del danno da perdita di chance. L’istanza cautelare era respinta in primo grado e in appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva anzitutto che le censure erano già state vagliate in sede cautelare dalla Prima Sezione e ritenute infondate, con percorso condiviso dal giudice d’appello. Non essendo state articulate ulteriori argomentazioni, il richiamo a quella motivazione è ritenuto sufficiente.
Nel merito, la stessa certificazione depositata dai ricorrenti indicava la necessità di un P.D.P. e non di un P.E.I.. Le doglianze sull’omessa predisposizione del piano educativo individualizzato sono perciò smentite dal documento posto a base del ricorso e dal grado non elevato delle difficoltà cognitive rilevate.
Il piano elaborato per l’anno scolastico in questione è giudicato globalmente aderente ai contenuti della certificazione e alle misure concretamente attivate. Il dato decisivo è che il P.D.P. fu sottoscritto dalla madre e non contestato tempestivamente: ciò esclude la possibilità di sindacarne “a valle” la corrispondenza alla diagnosi.
Il Collegio ritiene insostenibile la pretesa di attribuire rilievo alle sole materie dei successivi anni di corso, dovendo la valutazione rapportarsi a tutte le discipline e ai relativi obiettivi finali. Altrettanto vale per la selezione delle sole prove orali: la certificazione non escludeva le prove scritte e le misure compensative, secondo Cons. Stato, sez. VII, ord. n. 4803/2022, non sono criteri di valutazione dei voti, ma modalità di strutturazione dell’attività educativa.
L’esame delle prove sostenute evidenzia il rispetto delle misure previste e una carenza sotto il profilo dell’impegno, con prove programmate non consegnate o non sostenute e uso episodico del tutoraggio. Il quadro complessivo rivela più il mancato impegno del minore e della famiglia che le asserite carenze dell’azione educativa. I giudizi risultano ben motivati e coerenti con il piano; il ricorso è rigettato, anche quanto alla domanda risarcitoria, priva di prova del pregiudizio. Spese liquidate a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.