Verifica di equivalenza dei CCNL e sindacato sulla anomalia dell’offerta (TAR Toscana n. 173 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, che l’operatore economico rende ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, è compiuta dalla stazione appaltante con le modalità dell’art. 110 d.lgs. n. 36 del 2023 e partecipa della natura della verifica di anomalia dell’offerta. Ne segue che il giudizio positivo del RUP è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile dal giudice amministrativo solo se affetto da irragionevolezza manifesta, illogicità o travisamento dei fatti. L’equivalenza non richiede la parità retributiva tra i contratti collettivi, essendo ammessi scostamenti marginali su un numero limitato di parametri, purché il trattamento complessivo non risulti eccessivamente inferiore a quello del contratto indicato negli atti di gara. Anche la congruità dei costi della manodopera e la sostenibilità dell’offerta vanno valutate in modo globale e sintetico, non attraverso la ricerca di singole inesattezze.
Il Fatto
Una società a totale partecipazione pubblica, gestore del servizio idrico integrato, indice una procedura aperta per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023. Il bando individua quale contratto collettivo applicabile il CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni e consente ai concorrenti di indicare un contratto diverso, purché garantisca le stesse tutele.
All’esito della gara risulta migliore l’offerta di un raggruppamento temporaneo, con ribasso del 48,87% e costi della manodopera dichiarati in misura sensibilmente inferiore alla stima della stazione appaltante. Il RUP attiva la verifica dell’anomalia, la verifica dei costi della manodopera e quella dell’equivalenza del CCNL indicato dall’aggiudicatario, diverso da quello di gara. Espletata l’istruttoria, con plurime relazioni di consulenti del lavoro, il RUP conclude per la congruità dell’offerta e per la sostanziale equivalenza delle tutele. La seconda classificata impugna la determinazione di aggiudicazione, chiedendo in via principale l’aggiudicazione in proprio favore e in via subordinata la rinnovazione della verifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter tralasciare le eccezioni preliminari di nullità del ricorso e di inammissibilità del secondo motivo, stante l’infondatezza nel merito, e prende atto della rinuncia al primo motivo, relativo alla sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le società del raggruppamento.
Il nucleo della decisione riguarda l’equivalenza tra il CCNL di gara e quello applicato dall’aggiudicatario. Il Collegio richiama l’art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023 e la relazione illustrativa al codice, che riconduce la norma all’esigenza di evitare l’opzione per contratti collettivi privi delle migliori tutele. Individua poi i parametri di valutazione nella relazione al bando tipo ANAC n. 1/2023, che ammette, di regola, uno scostamento limitato a due parametri. Applicando tali coordinate al caso, il Collegio ritiene non irragionevole la conclusione del RUP: il trattamento economico del contratto applicato dall’aggiudicatario risulta quasi sempre più vantaggioso, e le differenze su ex festività soppresse e permessi retribuiti possono ritenersi compensate dal minor orario settimanale. Quanto all’indennità di trasferta, il contratto applicato dall’aggiudicatario non prevede il mero rimborso spese, ma un’indennità giornaliera del 50% della retribuzione oltre le dodici ore. Anche gli scatti di anzianità, per cadenza e numero massimo, non consentono di affermare un trattamento complessivamente deteriore.
Sul costo della manodopera, il Collegio ricorda che la valutazione del RUP è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palesi illogicità o travisamenti. La ricostruzione della ricorrente, fondata su undici ore per viaggio e 818 trasporti, non considera il monte ore eccedente di 1.480 ore previsto in offerta, l’individuazione di impianti di smaltimento più vicini e la diversa organizzazione del servizio. Il Collegio condivide il rilievo che le tabelle ministeriali dei costi di esercizio dell’autotrasporto recano valori meramente indicativi e non tengono conto delle economie di scala.
Infine, il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e non ha carattere sanzionatorio: non mira alla ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma all’accertamento della sua complessiva attendibilità. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il RUP che ritenga congrua l’offerta non è tenuto a un particolare onere motivazionale, gravando sul concorrente che contesta l’aggiudicazione l’onere di dedurre le cause specifiche di insostenibilità. Nel caso di specie, l’utile dichiarato e il range contenuto dei ribassi offerti dagli altri concorrenti confermano la plausibilità del giudizio positivo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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