Ottemperanza al giudicato e insussistenza dell’obbligo di ulteriore riliquidazione (C.G.A.R.S. n. 245 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può desumere l’inadempimento dell’ente dall’assenza di una maggiorazione del trattamento dovuto. Il comando contenuto nel titolo giurisdizionale impone il compimento dell’operazione di ricalcolo e di riliquidazione, non il conseguimento di un risultato economico ulteriore rispetto a quello già conseguito. Ove l’amministrazione dimostri di aver eseguito l’operazione includendo tutti gli elementi indicati dal giudice del lavoro, la domanda di ottemperanza va respinta, perché il diverso esito del ricalcolo dipende dalla carenza dei presupposti di fatto e la sua attribuzione comporterebbe indebita erogazione di risorse pubbliche. Resta autonomo l’obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo, del quale l’ente deve fornire prova.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna dell’ente previdenziale al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione, con decorrenza dal 28 maggio 2018, considerando anche la contribuzione risultante dalla busta paga di marzo 2015, oltre al pagamento dei differenziali e delle spese di lite.

Non avendo ricevuto quanto preteso, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, che lo ha accolto, ha accertato l’inadempimento e ha nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’ente previdenziale ha appellato la decisione davanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ritenuto fondato l’appello, muovendo dalla puntuale individuazione del comando contenuto nel titolo: il giudice del lavoro aveva ordinato di ricalcolare e riliquidare la pensione considerando anche la contribuzione della busta paga di marzo 2015. Il thema decidendum dell’ottemperanza è dunque il compimento di quell’operazione, non la sua attitudine a produrre un vantaggio economico ulteriore.

Il TAR aveva fondato l’accertamento su un duplice rilievo: nessun atto risultava compiuto dopo il giudicato e i documenti prodotti in esito all’ordinanza istruttoria si riferivano tutti a un periodo anteriore. Il C.G.A.R.S. ha ribaltato la lettura, rilevando che dall’estratto conto contributivo emerge come il montante retributivo sia passato da euro 75.560,00 a euro 78.779,00 proprio in conseguenza della riliquidazione del marzo 2016, che aveva ricompreso le retribuzioni del 2015 e la contribuzione di euro 1.768,86, con aumento del trattamento mensile lordo da euro 4.133,93 a euro 4.288,68.

A ciò si aggiunge l’attività successiva al giudicato civile: l’ente ha rielaborato la prestazione, come attestano i documenti depositati nel luglio 2023 davanti al giudice di primo grado. La circostanza che tale documentazione si riferisca a periodi anteriori non equivale a prova dell’inerzia, perché l’oggetto dell’ordine consisteva nella verifica e nel conteggio di dati retributivi già maturati.

Il collegio ha quindi escluso che all’operazione di ricalcolo dovesse necessariamente seguire una maggiore riliquidazione: questa non può avvenire per la verificata assenza dei presupposti, essendo la ricostituzione già compiutamente effettuata. L’accoglimento della pretesa dell’appellato avrebbe comportato un illegittimo riconoscimento e una conseguente indebita erogazione di danaro pubblico. La consulenza tecnica di parte prodotta dall’appellato non assume valore di prova e non è idonea a confutare tali conclusioni.

Residua il distinto profilo delle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, per le quali l’ente ha comunicato l’imminente corresponsione mediante bonifico: il C.G.A.R.S. ha posto a suo carico l’onere di prova dell’effettivo pagamento. L’appello è stato accolto nei sensi di cui in motivazione, con compensazione delle spese del giudizio per le peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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