Misure di prevenzione del Questore e sufficienza degli indizi, non della condanna (TAR Calabria n. 1697 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di prevenzione disposte dal Questore ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011 non postulano la prova dell’avvenuta commissione di reati, né l’accertamento della responsabilità penale del destinatario. È sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte, anche di valenza indiziaria, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. La prognosi di pericolosità integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza o irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale. Il requisito della dedizione alla commissione di reati, di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, è integrato dalla valutazione complessiva del quadro indiziario. L’avviso orale è legittimo quando indichi gli indizi e i motivi che li giustificano e inviti il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti adottati dalla Questura di Cosenza: un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di residenza per tre anni, e un successivo avviso orale. Entrambi si fondano su una relazione del locale Comando dei Carabinieri, che lo segnalava perché sorpreso con sostanza stupefacente e bilancini di precisione, ipotizzandosi lo spaccio, e ne elencava i pregiudizi di polizia e penali, tra cui furto in abitazione, rapina aggravata, lesioni personali, falsità e favoreggiamento personale.
Il Questore lo ha ascritto alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, applicando le misure previste dal codice delle leggi antimafia. Il ricorrente ha censurato l’assenza dei presupposti normativi, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimo fondamento su meri sospetti, la violazione della presunzione di innocenza e, quanto all’avviso orale, la nullità per asserita mancanza di causa e oggetto.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva e identità dei presupposti di fatto, il Tribunale li dichiara infondati. Il nucleo argomentativo è la contestazione secondo cui i provvedimenti si reggerebbero su semplici sospetti e pregiudizi, in presenza di fatti ancora sub iudice. Il Collegio respinge l’assunto ricordando che le misure condividono la medesima natura preventiva e cautelare: la loro adozione non richiede la prova dell’avvenuto reato, ma l’individuazione di specifiche e concrete condotte che rivelino una significativa probabilità di commissione di fatti penalmente rilevanti e socialmente pericolosi.
Ne deriva, secondo il Tribunale, che le misure non presuppongono l’accertamento della responsabilità penale né che i fatti esaminati siano configurabili come reato. Il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi di valenza indiziaria e quindi su meri sospetti, con richiamo al precedente TAR Calabria, Sez. I, n. 1436 del 2 settembre 2025. La presunzione di innocenza non opera dunque come limite all’esercizio del potere preventivo.
Passando alla consistenza dell’istruttoria, il Collegio ritiene integrati i presupposti delle misure. Dalla documentazione versata in giudizio emerge un quadro univoco, che sorregge la prognosi di pericolosità e il requisito della dedizione alla commissione di reati, peraltro non contestato. La valutazione del Questore è qualificata come ampiamente discrezionale e sindacabile solo per abnormità dell’iter logico, incongruenza o irragionevolezza della motivazione e travisamento della realtà fattuale, con puntuale richiamo al medesimo precedente TAR Calabria n. 1436 del 2025. Nel caso concreto l’amministrazione ha esercitato il potere in modo logico e conseguente, evidenziando profili di pericolosità sociale.
Il Tribunale respinge anche la censura di difetto di istruttoria relativa al foglio di via, con cui si lamentava l’omessa considerazione dell’attività lavorativa svolta nel Comune. Il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e non aveva prodotto memorie per rappresentare la circostanza. Soprattutto, il provvedimento prevede la possibilità di ottenere dal Questore una specifica e preventiva autorizzazione al rientro, proprio per rispondere alle esigenze dell’interessato, compresa quella lavorativa.
Quanto al primo motivo del secondo ricorso, la dedotta nullità dell’avviso orale per mancanza di oggetto è dichiarata palesemente infondata. L’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 conferisce al Questore il potere di avvisare oralmente i soggetti di cui all’art. 1, indicando gli indizi e i motivi che li giustificano, e di invitarli a tenere una condotta conforme alla legge: adempimenti che il provvedimento ha rispettato. I ricorsi riuniti sono quindi respinti, con spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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