Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Calabria n. 1699 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, restando fermo l’onere di regolare le spese di lite. La declaratoria in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali. L’istanza di patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di verificare il requisito reddituale.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione Calabria, sulla base del parere della struttura tecnica di valutazione, ha assoggettato a V.I.A. il progetto di ampliamento e adeguamento impiantistico di un polo di recupero rifiuti. Il ricorso, notificato nel febbraio 2021, articolava dieci motivi, dalla motivazione perplessa all’eccesso di potere, dalla variante urbanistica alla verifica di incidenza, fino alla questione dell’alternativa “zero” e dell’impatto odorigeno, con eccezione di illegittimità costituzionale.

La Regione, i Comuni interessati e un’associazione intervenuta si costituivano in resistenza; l’istanza cautelare era rigettata. Nel luglio 2025 la società dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, avendo rinunciato all’ampliamento, e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti aderivano senza opporsi alla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata espressa dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n. 2235, secondo cui nel processo amministrativo la parte ha piena disponibilità dell’azione fino alla rimessione della causa per la decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che la dichiarazione di non voler coltivare il gravame impone la declaratoria di improcedibilità.

La fattispecie rientra pienamente in tale schema: la dichiarazione di parte ricorrente palesa la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Per il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la domanda non è più sostenuta e il gravame va dichiarato improcedibile.

Resta l’onere di regolare le spese. La natura in rito della decisione e le circostanze della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

Il Tribunale esamina infine l’istanza dell’associazione intervenuta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto si fonda sulla carenza documentale già evidenziata in sede istruttoria: manca il bilancio dell’anno sociale 2020, necessario per verificare il requisito reddituale previsto dall’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002. Il verbale successivo non è equipollente al documento contenente il bilancio associativo, con conseguente inammissibilità della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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