Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 1851 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse della parte appellante alla decisione, dichiarata dalla stessa parte prima dell’udienza e non contestata dalle altre, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il principio dispositivo informa l’introduzione e la prosecuzione del giudizio, sicché il giudice non può pronunciarsi nel merito quando l’interesse alla decisione è venuto meno. La declaratoria presuppone che la rinuncia all’interesse risulti da atto depositato e che le controparti ne abbiano preso atto. La particolarità della questione può giustificare la compensazione delle spese del grado.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura selettiva indetta dalla Regione Abruzzo per la progressione verticale tra aree e la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile. Una candidata, collocatasi in posizione non utile, ha impugnato davanti al TAR Abruzzo la determina di approvazione degli atti e i verbali con cui la commissione ha attribuito al controinteressato i punti per le competenze linguistiche certificate e il punteggio complessivo, chiedendo anche la nullità del contratto stipulato per il passaggio all’area superiore. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale avverso la graduatoria.
Il TAR, con sentenza n. 256/2025, ha accolto in parte il ricorso incidentale e dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La candidata ha proposto appello. Nel corso del giudizio ha depositato una nota con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo risultata vincitrice in una successiva selezione della stessa amministrazione; la Regione ne ha preso atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte appellante ha formalizzato, con atto depositato il 7 gennaio 2026, la rinuncia all’interesse alla decisione del ricorso, motivandola con l’esito favorevole di una nuova procedura selettiva. La dichiarazione non è stata contestata: la Regione, con nota del 10 febbraio 2026, ne ha semplicemente preso atto.
Su questa base il Consiglio di Stato richiama il principio dispositivo, che governa tanto l’introduzione quanto la prosecuzione del giudizio. Quando la parte che ha proposto l’impugnazione non ha più interesse a coltivarla, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito. La verifica dell’interesse costituisce infatti condizione dell’azione e va accertata al momento della decisione.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte non entra quindi nell’esame dei motivi di appello né delle censure relative ai punteggi e alla legittimità della procedura selettiva.
Quanto alle spese, il Collegio rileva la particolarità della questione e dispone la compensazione tra le parti del grado di appello. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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