Porto d’armi: la frequentazione di pregiudicati giustifica il diniego (TAR Calabria n. 1698 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento l’autorizzazione alla detenzione e al porto delle armi costituisce ipotesi eccezionale: le esigenze di incolumità dei consociati sono prevalenti e prioritarie, e l’istanza può essere soddisfatta solo quando non sussista alcun pericolo di abuso. Il diniego può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilievo penale. La frequentazione di soggetti pregiudicati, anche saltuaria, integra un indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa di affidabilità, non potendosi escludere che esponga il richiedente a pressioni o ingerenze da parte di terzi. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità, senza sostituirsi alla valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare da cinque anni di una licenza di porto di fucile per uso caccia e ne aveva chiesto il rinnovo alla Questura di Catanzaro. A seguito dell’istruttoria l’Amministrazione gli notificava un preavviso di rigetto, rilevando che egli si accompagnava a persone con precedenti di polizia nominativamente identificate.

Presentate le controdeduzioni, con le quali l’interessato eccepiva difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, il Questore respingeva l’istanza. Il provvedimento valorizzava i controlli delle Forze di Polizia che lo avevano identificato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali e riteneva che le frequentazioni, pur occasionali secondo la difesa, costituissero indizio di una prognosi negativa. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, contestando la parzialità della valutazione e la mancata considerazione della sua personalità, del suo stile di vita e dell’assenza di precedenti penali propri e familiari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’assetto delle autorizzazioni di polizia e la giurisprudenza consolidata sul porto d’armi. L’autorizzazione è eccezionale e il richiedente deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo. La revoca o il diniego possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, valorizzando nella loro oggettività sia fatti di reato sia situazioni personali prive di rilevanza penale, da cui desumere la non completa affidabilità all’uso delle armi (Cons. Stato n. 2404 del 2017; Cons. Stato n. 6812 del 2018).

Il provvedimento inibitorio ha natura cautelare, non sanzionatoria, e mira a prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità dei consociati (Cons. Stato n. 2974 del 2018). Stante l’ampia discrezionalità, non si richiede una motivazione particolare, se non nei limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere le valutazioni non irrazionali o arbitrarie. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi all’Autorità competente, ma verifica solo che la valutazione non sia ictu oculi errata, viziata da travisamento dei fatti o da manifesta irrazionalità.

Quanto al tema centrale del contenzioso, il Tribunale ribadisce che il potere di controllo in materia di armi può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti penali, incida sul piano sintomatico sul grado di affidabilità. Il diniego di rinnovo è pertanto legittimo quando motivato con la frequentazione di pregiudicati (TAR Calabria n. 701 del 2024; TAR Campania n. 2859 del 2016).

Nel caso concreto la documentazione prodotta dall’Amministrazione evidenzia copiosi controlli in compagnia di numerosi soggetti controindicati, anche gravemente, distribuiti su un arco temporale significativo e in un contesto territoriale variegato, persino in pendenza del titolo concessorio. La maggior parte delle controindicazioni risulta adeguatamente contestualizzata sotto l’aspetto soggettivo, temporale e spaziale e consente, in unità di sintesi, di ritenere che il ricorrente abbia l’attitudine ad accompagnarsi a soggetti controindicati. Le valutazioni della Questura risultano perciò ragionevoli e immuni da mende.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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