Controversia su strada vicinale e uso pubblico: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 169 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’esistenza e all’estensione della servitù di uso pubblico su una strada vicinale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune e pone una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria mediante azione negatoria di servitù. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche quando la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione, poiché il petitum sostanziale ha natura di accertamento petitorio di diritti soggettivi. Resta estranea alla giurisdizione amministrativa la delibera che si limiti a confermare un’iscrizione risalente nel tempo, senza assumere contenuto provvedimentale.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria, per effetto di decreto di trasferimento emesso in sede esecutiva, di terreni e fabbricati siti nel territorio comunale. Parte della proprietà risulta ricompresa nella strada vicinale dei Mulini, già presente nel catasto leopoldino e inserita nell’elenco delle strade vicinali a partire dal 1861.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 30.11.2021, l’ente confermava gli elenchi delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, dava atto della necessità di interventi di manutenzione ordinaria e del valore storico, ambientale e turistico della viabilità rurale, conferendo mandato agli uffici per l’affidamento di un incarico specialistico di ricognizione. Seguiva la nota prot. 3920 del 20.04.2022, con cui si indiceva un sopralluogo in contraddittorio per le operazioni topografiche preliminari all’apposizione dei termini di confine. La ricorrente impugnava entrambi gli atti, articolando censure di violazione del d.lgs. n. 285/1992, eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, oltre alla violazione delle previsioni del regolamento urbanistico comunale.

Il Comune si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’irricevibilità dell’impugnazione per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la fattispecie deve essere ricondotta alle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario. Le censure prospettate investono, in realtà, il riconoscimento dell’attuale esistenza di una servitù di uso pubblico su un’antica strada vicinale che la ricorrente ritiene non più idonea alla circolazione collettiva e che l’amministrazione considera ancora destinata all’uso pubblico.

Sul punto il TAR richiama la giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2024, n. 17104; 23 dicembre 2016, n. 26897; 27 gennaio 2010, n. 1624; 17 marzo 2010, n. 6406), nonché quella del giudice amministrativo e dello stesso TAR Toscana. Da tale orientamento discende che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha funzione puramente dichiarativa e che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, della strada o l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta al giudice ordinario, involgendo l’accertamento di diritti soggettivi.

Il Collegio precisa che è irrilevante che sia stato impugnato un provvedimento consiliare. Il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo, ha natura di accertamento petitorio. Parimenti irrilevante è che la delibera non costituisca un atto di classificazione, ma si limiti a confermare un’iscrizione risalente al 1861-1862.

Il TAR ritiene fuori luogo il richiamo all’orientamento che riconduce alla giurisdizione amministrativa le fattispecie in cui la questione presupponga la cognizione incidentale, ex art. 8 c.p.a., della natura pubblica o privata della strada. Nel caso concreto, il contenuto della delibera si esaurisce nella conferma dei precedenti elenchi e nella presa d’atto della necessità di manutenzione e dell’interesse della viabilità, senza assumere carattere provvedimentale. Analogamente, la nota prot. 3920 si limita a indire un sopralluogo per l’individuazione consensuale dei confini.

Il Collegio dichiara pertanto il difetto di giurisdizione nei confronti del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. qualora il processo sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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