Condono edilizio in Sicilia, vincoli relativi e preclusione della sanatoria (TAR Sicilia n. 3774 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e ne recepisce quindi anche i limiti ostativi. La lettera d) del comma 27 preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali, anche relativi, sempre che il vincolo preesista all’opera e questa sia non conforme agli strumenti urbanistici. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha escluso che l’applicabilità del condono in presenza di vincoli relativi rientri tra le varianti di senso del testo originario. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili: in presenza di impedimenti oggettivi che operano automaticamente esso è vincolato e non richiede preavviso di rigetto, risultando irrilevante ogni valutazione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di Lipari, isola di Stromboli, ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha rigettato la richiesta di parere per ottenere la sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della l.r. n. 37/1985, in relazione a un ampliamento ultimato nel 1994. Il provvedimento negativo della Soprintendenza avrebbe dovuto fondare l’eventuale diniego comunale di condono.
Il ricorrente ha articolato sette motivi: assenza di preavviso di rigetto; carenza di motivazione e di istruttoria; travisamento della Corte cost. n. 252 del 2022 e applicabilità della disciplina regionale sul silenzio assenso; difetto di motivazione sull’interesse pubblico; pretesa non incidenza della pronuncia costituzionale sul provvedimento; illegittimità derivata del diniego comunale; domanda restitutoria di oblazione e oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del c.d. terzo condono in Sicilia, richiamando l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 e la lettera d) del comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La norma statale esclude la sanatoria per le opere edificate su immobili vincolati in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, sempre che il vincolo sia anteriore all’opera.
La Corte richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale interpretativa del 2021: il rinvio dell’art. 24 riguarda anche i limiti di rilascio della concessione, tra cui la lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria pure in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Le previsioni statali sui limiti massimi del condono assurgono a norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva il rigetto della tesi sulla condonabilità delle opere in zona a vincolo relativo.
Il Collegio verifica in concreto che l’opera ha determinato un ampliamento di 15,40 mq, rientra nella tipologia 1 e insiste su area di notevole interesse pubblico, con vincolo anteriore risalente al d.p.r.s. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966. La carenza dei presupposti preclude la sanatoria e rende superflua ogni valutazione di merito, operando impedimenti oggettivi automatici.
Infondata è la censura sul silenzio assenso: l’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003 riguarda le istanze del primo e secondo condono, mentre per il terzo condono il silenzio è qualificato come silenzio rifiuto, con conservazione del potere amministrativo. Legittima è la motivazione per relationem che richiama la circolare n. 2/2022, essendo individuati gli estremi dell’atto richiamato. Il parere vincolato non richiede preavviso di rigetto, per il principio dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto alla pronuncia costituzionale, il Collegio esclude i rapporti esauriti, ma le censure avverso l’eventuale diniego comunale, non ancora adottato, sono inammissibili per difetto di attualità del potere esercitato; la domanda restitutoria è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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