Il sindaco può ordinare la messa in sicurezza anche senza accertare la causa della frana (TAR Sardegna n. 170 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente esercitato dal sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 a tutela della pubblica incolumità non presuppone l’accertamento eziologico delle cause dell’evento franoso. Rileva invece la pericolosità attuale dello stato dei luoghi, desunta da elementi di fatto compiutamente descritti nel provvedimento. La verifica circa l’origine del distacco di materiale non assume rilievo autonomo quando il pericolo derivi dalla compresenza di più fattori naturali, riferibili a soggetti diversi, idonei a interagire tra loro. Non è pertanto censurabile l’agere dell’amministrazione che abbia adottato l’ordinanza all’esito di un’adeguata istruttoria, nella quale il destinatario abbia potuto fornire il proprio contributo. Il provvedimento successivo, adottato dopo rinnovata istruttoria e con estensione degli obblighi ad altro soggetto, supera il contenuto dispositivo del precedente, che diviene non lesivo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato due ordinanze con le quali il sindaco le aveva ordinato, in qualità di proprietaria dei terreni interessati, di eseguire verifiche di sicurezza e lavori di manutenzione del versante limitrofo alla strada statale, per garantire la fruibilità in sicurezza del tratto viabile. La prima ordinanza aveva imposto gli obblighi alla sola società; la seconda, adottata dopo rinnovata istruttoria, aveva esteso gli obblighi anche alla società concessionaria della strada.

La ricorrente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. Secondo il report del geologo incaricato, l’evento franoso sarebbe riconducibile all’instabilità della parete rocciosa di proprietà della concessionaria e il materiale potenzialmente pericoloso si troverebbe su mappale altrui. Ha inoltre contestato che i fanghi rossi presenti sul proprio terreno potessero causare frane e ha lamentato il difetto di istruttoria del Comune. La concessionaria ha dato atto di avere eseguito le opere di messa in sicurezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, in quanto correlati sotto il profilo logico-giuridico. Rileva anzitutto che la società ha impugnato entrambe le ordinanze, ma la n. 51 è stata adottata all’esito di una rinnovata istruttoria, che ha esteso l’obbligo di messa in sicurezza anche alla concessionaria. Solo tale secondo provvedimento ha assunto carattere concretamente lesivo, sicché difetta l’interesse a contestare l’ordinanza n. 34, il cui contenuto dispositivo è stato superato.

Quanto all’ordinanza n. 51, il Collegio prende atto dell’esecuzione integrale delle opere da parte della concessionaria. La ricorrente ha rivendicato la persistenza dell’interesse alla decisione per la statuizione sulle spese e per orientare l’amministrazione in vista di futuri distacchi non riconducibili alla propria proprietà.

Nel merito, il Collegio osserva che il potere di ordinanza è funzionale a fronteggiare una situazione di pericolo emersa con lo specifico episodio di frana, che ha portato all’evidenza un pericolo più generale per la fruibilità della strada. Tale pericolo deriva sia dal rischio di distacchi dalla parete rocciosa di competenza della concessionaria, sia dallo strato di ghiaia e ciottoli al contatto tra parete e ammasso di fanghi rossi di competenza della ricorrente.

Secondo il Tribunale, non assume rilievo la verifica eziologica circa le ragioni dell’originaria presenza di detriti sul piano viabile. Il sindaco, all’esito di un’adeguata istruttoria in cui anche la ricorrente ha potuto fornire il proprio contributo, ha ravvisato la pericolosità di uno stato di fatto in cui i fanghi rossi, pacificamente presenti nella proprietà della società, sono astrattamente idonei a defluire sul manto stradale in presenza di piogge, entrando in contatto con altre formazioni litoidi.

Non sono quindi fondate le censure sulla mancata considerazione del report del geologo. Anche questi ha evidenziato che i fanghi possono essere movimentati dalle acque di scorrimento. Tali fanghi, prescindendo dall’accertamento sulle cause della frana originaria, rappresentano un elemento di fatto che, interagendo con ulteriori elementi naturali descritti nel provvedimento, può dare vita a un pericolo per la circolazione stradale, sul quale il sindaco ha ritenuto necessario intervenire cautelativamente. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato, con spese compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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