Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sardegna n. 171 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina la improcedibilità del gravame per difetto sopravvenuto di interesse. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia alla pronuncia nel merito, non esamina le censure e definisce il giudizio in rito. In tal caso la compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella definizione del giudizio con pronuncia processuale, anziché con decisione sul merito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sardegna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, unitamente agli atti presupposti. Il Comune non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Una società controinteressata si è costituita aderendo alle richieste della ricorrente. All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2025 la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la questione non attiene al merito delle censure avverso l’ordine di demolizione, ma alla sussistenza attuale dell’interesse alla pronuncia. La ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del gravame.
Il Tribunale ha quindi preso atto della carenza d’interesse sopravvenuta e ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe la legittimità degli atti impugnati.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, ravvisando nella definizione del giudizio con pronuncia in rito la ragione della compensazione. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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