Revoca porto d’armi e divieto detenzione prescindono da caducazione misura cautelare (TAR Abruzzo n. 269 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi i poteri dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sono ampiamente discrezionali, perché finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva. I provvedimenti di revoca della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione di armi sono pertanto sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di piena affidabilità. Il giudizio prognostico di affidabilità nell’uso non abusivo delle armi va effettuato ex ante e in concreto, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della sua elaborazione, con conseguente irrilevanza delle sopravvenienze. La successiva caducazione della misura cautelare non inficia la validità dei provvedimenti adottati, né è richiesta la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale o la dimostrazione di un uso abusivo delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente era stato attinto dall’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nell’ambito di un’indagine della Procura distrettuale per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 512-bis cod. pen. Il Questore di Teramo, con proprio decreto, ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, ritenendo che la tipologia del reato ascritto non consentisse di mantenere il giudizio di piena affidabilità nell’utilizzo delle armi. Proposto ricorso gerarchico al Prefetto, questi ha poi vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, la carenza dei presupposti e il travisamento dei fatti. Ha eccepito, in particolare, che la misura cautelare era stata applicata per il meno grave reato di trasferimento fraudolento di valori e non per associazione di tipo mafioso, e che la stessa era stata poi dichiarata inefficace dal Tribunale del Riesame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto dopo il ricorso gerarchico e comunque entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm. e prima della scadenza dei novanta giorni fissati dall’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, richiamando sul punto l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1989.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: gli artt. 11, commi 2 e 3, e 43, comma 2, del TULPS attribuiscono all’Autorità di Pubblica Sicurezza il potere discrezionale di negare e revocare le licenze di polizia a chi non dia affidamento di non abusarne. Richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 24 del 1981 e n. 440 del 1993, il Tribunale ha ricordato che la licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di porto fuori dall’abitazione, sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975, per cui è non irragionevole esigere garanzie particolarmente stringenti.

Il giudizio prognostico di inaffidabilità va effettuato ex ante ed in concreto, valutando gli elementi in maniera globale e non atomistica (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8360 del 2019). Quanto all’art. 39 del TULPS, la misura interdittiva prefettizia si applica in presenza di fatti atipici, rilevanti nella loro oggettiva materialità secondo la logica del “più probabile che non”, e il pericolo di abuso va valutato al momento dei fatti, non in relazione alle sopravvenienze.

Su questa base il primo motivo è stato respinto. I provvedimenti risultano adeguatamente motivati con riferimento al dettagliato contenuto dell’ordinanza cautelare e all’inquadramento del reato in un’indagine di vaste dimensioni sulla criminalità organizzata. La sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, dichiarata dal Tribunale del Riesame il 23 gennaio 2020, non è idonea a inficiare la revoca, adottata in precedenza, perché quel provvedimento si era limitato a dichiarare l’incompetenza del G.I.P., senza pronunciarsi sui gravi indizi di colpevolezza.

Anche il secondo motivo è stato respinto. Dai fatti emergeva che il ricorrente si prestava ad acquisire fittiziamente quote e amministrazione di una società contaminata, per consentire a un affiliato alla ‘ndrangheta di eludere una misura di prevenzione patrimoniale. Tali circostanze dimostrano, con altissimo grado di verosimiglianza, la contiguità o soggezione alla criminalità organizzata, senza che sia richiesto un giudizio di pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6812 del 2018). Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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