Legge obiettivo, urgenza in re ipsa e localizzazione dell’opera sottratta al sindacato (TAR Lombardia n. 1710 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 e alla relativa disciplina attuativa, l’amministrazione non è tenuta a esperire le garanzie partecipative previste dagli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001, operando la deroga espressa degli artt. 165, comma 3, e 166, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, applicabili in via ultrattiva ai sensi dell’art. 216 d.lgs. n. 50/2016. L’urgenza che giustifica il decreto di occupazione ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001 è in re ipsa per tali interventi e non richiede autonoma motivazione. La localizzazione dell’opera pubblica costituisce valutazione di merito tecnico-discrezionale riservata alla p.a., sindacabile solo per illogicità, travisamento e contraddittorietà. Le doglianze avverso gli atti presupposti non tempestivamente impugnati sono irricevibili, essendo inoppugnabile la dichiarazione di pubblica utilità. Le controversie sull’indennità di esproprio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un insediamento industriale nel Comune di Macherio, ricevono in data 23 novembre 2023 la notifica del decreto di occupazione d’urgenza e contestuale esproprio di parte delle aree, adottato da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in vista della realizzazione del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo. L’Ente espropriante offre a titolo di indennizzo provvisorio la somma di € 3.946,00.
I proprietari contestano plurimi vizi del procedimento ablatorio: l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il difetto delle ragioni di urgenza, l’illegittima individuazione delle aree, l’eccessiva durata del procedimento e il travisamento dello stato dei luoghi. Chiedono quindi l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento del danno. Si costituiscono le società concessionarie e il C.I.P.E.S.S., mentre Ministeri, Regione e Comune non si costituiscono o vengono estromessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di estromissione dei Ministeri, accolta perché nessun atto impugnato risulta adottato da tali Amministrazioni, estranee al procedimento espropriativo. Sul primo motivo il TAR osserva che l’intervento rientra tra le infrastrutture strategiche e che gli artt. 165 e 166 d.lgs. n. 163/2006 derogano espressamente agli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001, consentendo la pubblicità mediante pubblicazione sui quotidiani e sul sito istituzionale. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma la legittimità di tale modus procedendi, ispirato a speditezza ed efficacia.
Quanto al difetto delle ragioni di urgenza, il Collegio richiama l’art. 22-bis, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 327/2001: per gli interventi della legge obiettivo l’urgenza è in re ipsa, coincidendo con l’inclusione dell’opera nel programma approvato dal CIPE. Nessuna motivazione ulteriore è pertanto richiesta.
Sul terzo motivo, concernente l’individuazione delle aree, il TAR rileva che i ricorrenti non hanno impugnato la dichiarazione di pubblica utilità e le successive proroghe, atti immediatamente lesivi, con conseguente irricevibilità delle censure per tardività e inammissibilità dell’illegittimità derivata dedotta avverso l’atto conseguente. Il decorso del termine non può essere recuperato mediante l’impugnazione del decreto di occupazione.
Nel merito, la scelta di localizzazione resta riservata alla p.a. e sottratta al sindacato giurisdizionale salvo illogicità, travisamento e contraddittorietà. Le contestazioni attengono al merito amministrativo e prospettano un punto di vista soggettivo, non sindacabile. Quanto all’asserita interclusione e alla demolizione della pesa, la resistente evidenzia che il progetto esecutivo mantiene l’accesso e non prevede demolizioni.
Infine, sulla domanda risarcitoria, il TAR dichiara il difetto di giurisdizione per le richieste relative alla perdita di valore del compendio, spettando al giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e respinge la restante parte. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.