Revoca del permesso UE per condanna ostativa e condotte violente in famiglia (TAR Lombardia n. 1713 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la valutazione dell’Amministrazione non è vincolata alla sola sentenza di condanna, ma può fondarsi sull’autonomo esame dei fatti accertati in sede penale e su ulteriori elementi di inaffidabilità del titolare. La circostanza che il provvedimento richiami una condanna per reato compreso tra quelli di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. integra il presupposto ostativo. Non costituisce vizio di motivazione il mancato coinvolgimento procedimentale della persona offesa, quando la revoca si incentri proprio sulle condotte violente poste in danno della stessa. È infondata la censura di violazione dell’art. 8 Cedu che si basi sul pregiudizio arrecato al figlio minore, se il contesto familiare è il teatro delle condotte poste a fondamento del provvedimento.

Il Fatto

Il Questore di Varese ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in precedenza rilasciato al ricorrente. Il provvedimento richiamava una sentenza di condanna del Tribunale di Varese alla pena di due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia aggravati dallo stato di coniugio, lesioni aggravate, minaccia e danneggiamento, oltre all’ordinanza di divieto di rientro nell’abitazione familiare emessa dal G.I.P.

Il ricorrente ha impugnato la revoca unitamente al decreto di espulsione del Prefetto e al provvedimento di convalida del Giudice di Pace sul collocamento presso il Centro di Permanenza per il rimpatrio. La difesa erariale si è costituita solo formalmente, senza memorie. La domanda cautelare è stata respinta e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. Il decreto di espulsione e il provvedimento di convalida sono stati impugnati solo con clausola di stile, in quanto atti presupposti, non prodotti in giudizio e privi di specifiche censure; su di essi, peraltro, difetterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo. Oggetto del ricorso resta dunque la sola revoca del permesso.

Nel merito, il Tribunale osserva che il provvedimento non si limita a richiamare la sentenza di condanna, ma valuta autonomamente numerosi episodi posti a fondamento della stessa, oltre all’ordinanza di divieto di rientro. Da ciò l’Amministrazione desume il giudizio di inaffidabilità del titolare, in termini di mancata accettazione delle regole del vivere civile.

La censura di carenza di motivazione, secondo cui la Questura non avrebbe considerato altro al di fuori della sentenza, è pertanto infondata. Il reato rientra tra quelli di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e l’Amministrazione ha richiamato anche il licenziamento del ricorrente, ad ulteriore conferma della sua inaffidabilità.

Il Collegio esclude poi che il mancato apporto partecipativo della moglie costituisca vizio del provvedimento. La revoca si incentra proprio sulle condotte violente in danno della stessa, reiterate per molti anni.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8 Cedu, il Tribunale rileva che proprio le condotte tenute nel contesto familiare, e in più occasioni direttamente in danno del figlio minore, sono poste a fondamento della revoca. La censura è quindi infondata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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