Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 2128 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contrastata dalla controparte, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse processuale. Il giudice non può pronunciarsi sul merito dei motivi quando la pretesa azionata non è più coltivata. La declaratoria di improcedibilità non presuppone un accertamento di fondatezza delle censure. La compensazione delle spese è disposta quando sussistono giusti motivi, valutati con apprezzamento discrezionale. La definizione in rito assorbe ogni questione di inammissibilità e di merito sollevata dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, chiedeva alla Soprintendenza competente l’autorizzazione per edificare tre unità abitative. Con un primo provvedimento del 2019 l’Amministrazione assentiva solo due unità; con successivo provvedimento del febbraio 2020 rilasciava l’autorizzazione paesaggistica condizionata alla realizzazione di due unità, di cui una di tipo diverso rispetto alla precedente determinazione.
Avverso tale atto la ricorrente proponeva ricorso gerarchico all’Assessorato regionale. Dopo un primo rinvio all’ufficio periferico, annullato dal TAR Catania con sentenza n. 3702/2021 che accertava l’obbligo di provvedere, l’Amministrazione respingeva il gravame con decreto dirigenziale del gennaio 2022. La ricorrente impugnava quindi il diniego e l’autorizzazione condizionata davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità parziale per tardività dell’impugnazione dell’autorizzazione e contestava nel merito le censure, difendendo la valutazione tecnico-discrezionale espressa dall’organo di tutela.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 30 maggio 2024 il difensore della ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedeva la compensazione delle spese. Il difensore dell’Amministrazione prendeva atto della dichiarazione e non si opponeva alla richiesta di compensazione.
Il Collegio rileva che, a fronte di tale dichiarazione, non residua alcun interesse processuale alla pronuncia sul merito. La rinuncia alla coltivazione della pretesa, non contrastata dalla controparte, preclude l’esame dei motivi dedotti: il primo, concernente l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione del decreto dirigenziale; il secondo, relativo alla legittimità dell’autorizzazione condizionata, con contestazione della possibile compromissione delle relazioni percettive tra l’edificio e la cappella e richiamo alla legge n. 241/1990.
Su questa base il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale. La pronuncia è di rito e non investe né l’eccezione di inammissibilità parziale avanzata dall’Amministrazione, né la questione di merito sulla sindacabilità del giudizio estetico della Soprintendenza.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, in coerenza con la definizione in rito della controversia e con l’accordo manifestato in udienza dai difensori.
Nota della Redazione
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