Conversione del permesso di soggiorno e obbligo di preavviso di rigetto (TAR Calabria n. 1711 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività amministrativa di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato ha natura discrezionale. La scadenza del titolo di soggiorno al momento della presentazione dell’istanza non rende vincolato il diniego: l’amministrazione conserva il potere-dovere di valutare i requisiti previsti dalla legge, senza che il dato cronologico assuma valore decadenziale. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 integra un vizio di legittimità non sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, non potendosi dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 richiede, per la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, una base fattuale espressiva di dedizione non occasionale alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica: un singolo fatto contestato non è sufficiente.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presenta in via telematica alla Prefettura istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato. Lo Sportello Unico Immigrazione rigetta la domanda rilevando una discordanza tra la data di scadenza dichiarata e quella effettiva del titolo, con conseguente assenza di un permesso in corso di validità al momento dell’istanza.
Successivamente la Questura notifica un avviso orale, fondato sul deferimento della lavoratrice per falsità ideologica commessa al fine di ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno. La ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’insussistenza di un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza e la carenza dei presupposti dell’avviso orale. In sede cautelare il Tribunale rigetta la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prendendo le distanze dalla valutazione cautelare, ritiene fondato il ricorso avverso il diniego di conversione. L’attività in esame è di natura discrezionale: l’amministrazione era tenuta a valutare i requisiti per il rilascio del nuovo titolo e non poteva esimersene per il solo rilievo della scadenza del permesso.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. III, n. 3884 del 2016, che ha escluso il carattere decadenziale del termine, valorizzando l’art. 5, comma 5, del t.u. nella parte in cui impone di considerare gli elementi sopravvenuti e vieta di reputare preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Il dato cronologico non è quindi sufficiente a fondare il rigetto.
Escluso il carattere vincolato del provvedimento, la mancata comunicazione dei motivi ostativi integra violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Non opera la regola di salvezza dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, poiché la discrezionalità dell’attività impedisce di dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto all’avviso orale, il Collegio ne afferma la finalità preventiva e ammette che il giudizio di pericolosità possa basarsi su elementi di valenza indiziaria, senza necessità di accertamento della responsabilità penale. Richiama TAR Lazio Roma, sez. I ter, n. 11403 del 2024 e, tramite essa, Cass. pen., sez. VI, n. 32903 del 2021.
Tuttavia, per integrare la categoria dell’art. 1, comma 1, lett. c), i fatti devono esprimere un carattere non occasionale dell’attività criminosa. Nel caso concreto la misura si fonda su un solo supposto fatto antigiuridico, senza valutazione dell’idoneità a offendere la sicurezza o la tranquillità pubblica e senza alcun accertamento sulla dedizione della ricorrente. Il procedimento penale risulta peraltro archiviato. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con spese compensate.
Nota della Redazione
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