Revoca del contributo pubblico e tutela dell’affidamento incolpevole del beneficiario (TAR Calabria n. 1713 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di concessione di finanziamenti pubblici, fondato sull’originaria mancanza di un requisito di ammissione, deve rispettare le condizioni poste dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990: specifico interesse pubblico attuale alla rimozione, comparazione degli interessi coinvolti e rispetto del termine di dodici mesi dall’adozione del provvedimento attributivo del vantaggio economico. La revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 presuppone invece una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario o un mutamento della situazione di fatto non prevedibile, e non è pertinente quando si controverte dell’assenza originaria dei presupposti di ammissione. Il legittimo affidamento del beneficiario, consolidatosi per effetto dell’ammissione al contributo e del decorso di un apprezzabile periodo temporale, è meritevole di tutela quando il beneficiario abbia dichiarato il proprio status in modo completo e veritiero. Non possono consolidarsi utilità conseguite tramite dichiarazioni non veritiere idonee a indurre in errore l’organo procedente, dovendosi in tal caso escludere l’affidamento incolpevole. Il contegno negligente della pubblica amministrazione, che non rilevi tempestivamente la carenza del requisito pur a fronte di dichiarazioni inequivoche, integra il presupposto dell’annullamento del provvedimento di recupero.

Il Fatto

Con decreto dirigenziale la Regione Calabria ha annullato il finanziamento concesso a una società nell’ambito del P.O. FEAMP 2014/2020, Misura 5.69, e ha ingiunto la restituzione del contributo percepito, oltre interessi, per un importo complessivo superiore a 528.000 euro. Alla base del provvedimento, l’originaria mancanza dello status di PMI in capo alla beneficiaria, qualificatasi come grande impresa.

La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, lamentando la violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, la carenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio e la lesione del legittimo affidamento, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno. La Regione ha eccepito la litispendenza e il difetto di giurisdizione; il Ministero ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. La domanda cautelare è stata respinta, ma il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare sollecitando la trattazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. Nella materia delle concessioni di finanziamenti pubblici il riparto dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata: spetta al giudice ordinario la fase di erogazione o di ripetizione fondata sull’inadempimento del beneficiario, mentre appartiene al giudice amministrativo la controversia che investe una fase precedente al provvedimento attributivo o che concerne l’annullamento per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, come chiarito dalla Adunanza Plenaria n. 6 del 2014 e da Cons. Stato n. 5357 del 2019. Nella specie viene in rilievo l’assenza originaria del presupposto di ammissione, non la cattiva utilizzazione dei fondi.

È respinta l’eccezione di litispendenza: l’istituto dell’art. 39 cod. proc. civ. opera solo tra giudizi pendenti davanti a giudici della giurisdizione ordinaria. È invece accolta l’eccezione del Ministero, la cui attività si è limitata a sollecitare la verifica, senza adottare il provvedimento impugnato.

Nel merito il ricorso è fondato. Essendo l’invalidità originaria, la Regione poteva riesaminare la propria determinazione solo tramite annullamento d’ufficio, con i presupposti dell’art. 21-nonies: interesse pubblico attuale non riducibile al mero ripristino della legalità, comparazione degli interessi e termine di dodici mesi. Il fattore temporale e l’affidamento assumono rilievo decisivo, come affermato da Cons. Stato n. 7064 del 2021 e da CGA n. 243 del 2017.

La cronologia è significativa: la società ha dichiarato lo status di grande impresa sin dalla domanda e con autocertificazione; l’amministrazione ha ammesso il progetto, ha liquidato le somme, e solo dopo le sollecitazioni ministeriali ha avviato la revoca. L’affidamento è incolpevole poiché mancano dichiarazioni non veritiere. Il contegno dell’amministrazione è negligente. È pertanto fondata la censura sulla carenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, mentre non è pertinente il richiamo all’art. 21-quinquies. Assorbita la domanda risarcitoria. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato a carico della Regione e trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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