Inammissibile l’intervento adesivo del cointeressato che ha prestato acquiescenza all’atto generale (Cons. Stato n. 15 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari, è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo. L’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. richiede non solo la tempestività dell’intervento, ma che l’interventore «non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni»: la formula postula che l’atto contenga la domanda di annullamento e che l’intervento del cointeressato sia necessariamente litisconsortile. Parimenti è inammissibile, innanzi all’Adunanza Plenaria investita della legittimità di un atto regolatorio generale, l’intervento di chi abbia impugnato il medesimo atto con ricorso ancora pendente in primo grado. La sola analogia della questione di diritto non integra un interesse endoprocessuale, né l’intervento può essere impiegato in funzione di advocacy.
Il Fatto
Due società operanti nel servizio idrico integrato impugnano davanti al TAR Lombardia i metodi tariffari approvati dall’ARERA per il secondo e il terzo periodo regolatorio, dolendosi del mancato riconoscimento degli oneri finanziari sostenuti per il differimento biennale dei conguagli. Il giudice di prime cure accoglie il ricorso relativo al MTI-2 e respinge quello sul MTI-3. Entrambe le sentenze sono appellate.
La Seconda Sezione, ravvisato un contrasto giurisprudenziale, rimette la questione all’Adunanza Plenaria. Nel corso dei giudizi interviene una terza società del settore, ad adiuvandum in un appello e ad opponendum nell’altro. L’ammissibilità di tali interventi viene scrutinata d’ufficio dal Collegio.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria riunisce gli appelli per connessione oggettiva e soggettiva e affronta in via preliminare la ritualità degli interventi. Muovendo dall’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio distingue l’intervento adesivo-dipendente, che presuppone una posizione giuridica collegata o dipendente, dall’intervento litisconsortile, che richiede la titolarità di un interesse direttamente inciso e la mancata decadenza.
La tesi che ammette l’intervento adesivo del cointeressato decaduto viene respinta sotto il profilo letterale e sistematico. Il giudicato amministrativo opera di regola inter partes ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.; solo gli effetti di annullamento possono propagarsi ultra partes. Se si ammettesse l’intervento tardivo, il cointeressato potrebbe azionare gli effetti conformativi del giudicato in elusione dei termini decadenziali. Il vincolo conformativo derivante dall’annullamento di un atto di regolazione tariffaria non obbliga tutte le amministrazioni locali a rivedere convenzioni e tariffe praticate da gestori inerti.
Quanto al secondo intervento, il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Ad. Plen. n. 17 del 1971, n. 23 del 2016, n. 13 del 2018, n. 4 del 2019, n. 23 del 2020, n. 18 del 2021): la mera analogia della quaestio iuris non basta a fondare l’interesse. Il carattere vincolante del principio di diritto ex art. 99, comma 3, cod. proc. amm. non trasforma il processo in giudizio oggettivo, né consente usi dell’intervento in chiave di advocacy. Il diritto di difesa resta integro, potendo il soccombente proporre appello e sollecitare una nuova rimessione.
Nel merito, respinta l’eccezione di giudicato sulle precedenti sentenze di annullamento dei metodi tariffari anteriori, il Collegio non definisce la questione degli oneri finanziari sui conguagli. Dispone un supplemento istruttorio con nuova CTU, volta ad accertare la natura del costo finanziario, la distinzione tra costi efficientabili, non efficientabili e conguagli discrezionali, nonché la copertura asseritamente offerta dal coefficiente beta e dal capitale circolante netto. La discussione è rinviata a udienza da fissarsi dopo il deposito della relazione.
Nota della Redazione
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