Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1737 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’ammissibilità del ricorso verificando la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine di centoventi giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza. Ove l’Amministrazione non si sia costituita e non abbia dato prova dell’esecuzione, il ricorso è fondato e va ordinata la conformazione integrale al giudicato entro un termine perentorio. Alla persistente inottemperanza consegue la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva nell’ulteriore termine assegnato. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, sentenza n. 488/2023 del 14.12.2023, con cui è stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, nell’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta e al pagamento delle spese di lite.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento di interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la ricava dagli atti: la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero il 23.12.2023; è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 11.11.2024.
Passando al merito, il TAR rileva che il ricorso è fondato. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver eseguito il giudicato, né si è costituita per rappresentare l’eventuale satisfattivo adempimento. Ne deriva l’ordine di conformazione integrale alla sentenza del giudice del lavoro, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore.
Il Collegio disciplina poi il rimedio per l’ipotesi di persistente inottemperanza: alla scadenza del termine assegnato nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Capo della Direzione centrale del Bilancio del Ministero, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Il dispositivo accoglie integralmente il ricorso e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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