Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1736 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo avverso una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e la sentenza sia passata in giudicato. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Toscana chiedendo l’ottemperanza della sentenza n. 362/2024, resa dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, il 07.05.2024. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la Carta Docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al DPCM 23.09.2015, per determinati anni scolastici, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio e al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo e la rivalutazione, oltre alla nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, con vittoria delle spese da distrarre al difensore antistatario. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la ravvisa. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede in data 09.05.2024. È quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno in data 23.01.2025.
Superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso è ritenuto fondato e viene accolto. Il giudice amministrativo ordina al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Livorno, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente decisione.
Sul piano dell’effettività della tutela, il Collegio ritiene di dover prevenire il rischio di una ulteriore inerzia dell’amministrazione. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo della Direzione Centrale Bilancio del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Trova applicazione il modello dell’art. 114 cod. proc. amm., che consente al giudice dell’ottemperanza di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione al giudicato, anche mediante la nomina di un organo sostitutivo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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