No alla demolizione parcellizzata: l’abuso edilizio si valuta nel suo insieme (TAR Toscana n. 1728 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere abusivamente realizzate, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle stesse, dovendosi considerare l’insieme nel suo contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Non è consentito scomporre una parte dell’opera per negare l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e non da ciascuno di essi a sé stante. Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, si misura sul singolo immobile o sulla singola unità immobiliare e sulla assegnazione a una diversa categoria funzionale, anche senza opere edilizie. L’ordinanza che specifica un precedente ordine di demolizione non rinnovato nel suo contenuto costituisce mero atto esecutivo e non ne consente la contestazione.
Il Fatto
Il Comune di Scandicci negava nel 2010 il condono richiesto dal ricorrente per la modifica di destinazione d’uso di un manufatto da annesso agricolo a civile abitazione. Seguiva, nel 2012, l’ordinanza di demolizione delle opere abusive. Il ricorso avverso tali provvedimenti veniva respinto con sentenza del TAR Toscana del 2018.
Riattivato il procedimento sanzionatorio, un sopralluogo accertava la persistenza della destinazione abitativa, con vani arredati e impianti ancora presenti. Il Comune notificava quindi una nuova ordinanza di demolizione. Il ricorrente l’impugnava sostenendo che le residue opere — spogliatoio, bagno, laboratorio — fossero funzionali alla propria attività di apicultore e compatibili con la destinazione agricola.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi attorea muovendo da un rilievo generale: non è possibile operare una parcellizzazione delle opere abusive. Il manufatto, già realizzato abusivamente e poi condonato, deve essere riportato allo status quo ante, in conformità all’ordine di demolizione del 2012, di cui il provvedimento impugnato costituisce mera specificazione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, dovendosi apprezzare l’insieme nel suo contestuale impatto edilizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4568 del 2018; Cons. Stato, Sez. II, n. 8778 del 2022; Cons. Stato, Sez. VII, n. 7785 del 2025). Il pregiudizio al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante, ma dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni.
La pretesa di conservare parcellizzati i residui manufatti si scontra inoltre con l’istituto della modificazione della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. L’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 configura il mutamento ogni qualvolta l’immobile o l’unità immobiliare venga assegnato a una diversa categoria funzionale, anche senza esecuzione di opere edilizie. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 6418 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6127 del 2025, che individuano l’oggetto del mutamento nel singolo immobile o nella singola unità immobiliare.
Da ultimo, il Tribunale rileva che la prospettazione del ricorrente postula un’inammissibile contestazione dell’ordinanza del 2012, che, per effetto della sentenza di rigetto del 2018, ha ripreso a dispiegare i propri effetti. Rispetto a essa il provvedimento impugnato costituisce mero atto esecutivo.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.